Sentenze Cassazione

Nessuna indennità INAIL per il muratore che cade da una impalcatura

Nessuna indennità INAIL per il muratore che cade da una impalcatura
Suprema Corte di Cassazione Civile – Sezione Lavoro
Sentenza 13 marzo – 9 luglio 2014, n. 15705
Presidente Vidiri – Relatore Balestrieri

La Corte di Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha trattato il caso di un muratore che chiedeva la condanna dell’INAIL all’indennizzo dei conseguenti postumi di invalidità temporanea assoluta e permanente sorti a causa di una caduta da una impalcatura.

L’uomo, infatti, occupandosi dei lavori di carpenteria per l’intonacatura di uno stabile, scendeva dall’impalcatura sulla quale si trovava per la pausa pranzo ma nel discendere metteva un piede in fallo precipitando nel vuoto, finendo prima su di un tetto in eternit e poi sul lastrico stradale.

Il giudice di primo grado, rigettava la domanda, ritenendo che l’evento derivasse da una scelta arbitraria dei lavoratore, il quale aveva creato volutamente, in base a ragioni personali, una situazione diversa da quella inerente l’attività lavorativa, determinando perciò una causa interruttiva dei nesso eziologico con quest’ultima; ciò in quanto il lavoratore per accedere al piano inferiore, dove era sceso per consumare il pasto, pur in presenza di un accesso sicuro costituito dalla botola che collegava il piano dei ponteggio con quello inferiore, preferì scendere dal ponteggio, tenendosi ai tubi che lo componevano, solo perché la botola era distante circa 8 metri.

Anche in appello veniva rigettato il ricorso presentato dal lavoratore che, a questo punto, si vedeva costretto a illustrare i motivi su cui fondava le proprie pretese anche ai giudici di Piazza Cavour.

Proponeva pertanto ricorso in Cassazione lamentando una insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.). In particolare, lamenta che i giudici di appello, nel considerare che la botola gli avrebbe consentito di accedere al piano inferiore del ponteggio ma non al terrazzino dove egli era solito consumare il pasto, ammisero implicitamente che detto comportamento fu necessitato dallo stato dei luoghi, come emergeva del resto dalle deposizioni testimoniali raccolte.

Inoltre, con altro motivo, denunciava una insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) sotto un diverso profilo.
Si duole in sostanza che l’imprenditore è responsabile degli infortuni occorsi ai propri dipendenti anche quando essi siano stati causati da colpa o imperizia, ipotesi che al più poteva ravvisarsi nella specie, dovendosi invece escludere un comportamento abnorme, considerato che utilizzando la botola egli non avrebbe mai potuto accedere (se non attraverso una finestra posta molto in alto rispetto al pavimento) al terrazzino su cui soleva (ed aveva in tesi unicamente la possibilità, di consumare il suo pasto.

Infine, lamenta poi che la Corte di merito non aveva considerato che attorno al pontile erano presenti delle reti di protezione e che in generale la giurisprudenza ha sempre ritenuto che gli spostamenti del lavoratore necessitati dal consumo dei pasti non esorbitavano dal normale svolgimento dell’attività lavorativa.

La Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi del ricorso e li ha dichiarati inammissibili in quanto rilevava “che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente dei mancato (o assolutamente insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio (e dunque circa fatti costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi dei diritto), che avrebbe certamente comportato una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice dei merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa (cfr. da ultimo Cass. n. 3668\13), ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (cfr, ex plurimis, Cass., sez. un. nn. 25984\10 e 13045/1997; Cass. n. 5802/1998). Ne discende che le censure concernenti i vizi di motivazione devono indicare quali siano gli elementi di contraddittorietà o illogicità che rendano dei tutto irrazionali le argomentazioni dei giudice dei merito e non possono risolversi nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata (cfr. ex plurimis, Cass., nn. 10833\10, 8718/2005; 15693/2004; 2357/2004; 12467/2003; 16063/2003; 3163/2002). Quanto alla dedotta erronea valutazione dei documenti e testimonianze di causa, deve rilevarsi che il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di risultanze probatorie, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova trascurate od erroneamente interpretate dal giudice di merito, indicandone inoltre (ai fini di cui all’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.) la loro esatta ubicazione all’interno dei fascicoli di causa (Cass. sez. un. 3 novembre 2011 n. 22726), al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza dei ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto (Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915; Cass. ord. 16.3.12 n. 4220; Cass. 9.4.13 n. 8569). 

Nella specie il ricorrente non riproduce in ricorso gli atti e documenti (verbali ispettivi e verbali di udienza contenenti le dichiarazioni dello stesso ricorrente, esaminate dalla Corte d’appello, e delle testimonianze raccolte) che sarebbero stati erroneamente valutati dalla Corte di merito. Premesso infine che la giurisprudenza citata dal ricorrente circa la riconducibilità all’attività lavorativa anche dei tempo necessario o utile al fine della consumazione dei pasti è inconferente, riguardando la diversa ipotesi dell’infortunio “in itinere”, deve rimarcarsi che nella specie la Corte territoriale ha congruamente ritenuto che le dichiarazioni rese nell’immediatezza dal lavoratore all’ispettore dell’Inail (circostanza, quella di aver preferito scendere attaccandosi ai tubi dei ponteggio anziché utilizzando la non lontana botola, confermata nel corso dell’audizione libera del ricorrente in prime cure), non lasciavano alcun dubbio sull’ingiustificata e pericolosa condotta tenuta dal lavoratore, configurando un rischio elettivo non indennizzabile (ex plurimis, Cass. n. 19494\09; Cass. n. 3786\09)“.

Articolo 360 Codice di Procedura Civile
Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

Le sentenze pronunziate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
4) per nullità della sentenza o del procedimento;
5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d’accordo per omettere l’appello; ma in tal caso l’impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.
Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.
Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

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