Sentenze Cassazione

Nessuna responsabilità del medico se il paziente non osserva le prescrizioni.

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n° 7529/2012, ha deciso che non vi è responsabilità del medico nel caso in cui il paziente non osserva le prescrizioni sanitarie.  La vicenda processuale giunta fino alla massima corte di cui alla citata sentenza riguardava la storia di un’anziana signora, deceduta dopo essere stata visitata da due dottori della guardia medica per non aver osservato quanto prescrittole dai clinici.

Gli eredi hanno chiamato in causa l’Azienda Sanitaria Locale  per sentirla dichiarare responsabile, a titolo contrattuale o extracontrattuale, per il decesso della congiunta.
I giudici della Suprema Corte hanno precisato che le Sezioni Unite della Cassazione, (sentenza n. 26972/2008), “hanno esteso alla struttura medica il principio della responsabilità da contatto sociale qualificato, ampliando la tutela dei terzi. Inoltre, la posizione dei sanitari della guardia medica, sulla base della organizzazione del servizio di continuità assistenziale vigente all’epoca dei fatti, è regolata da un contatto sociale da cui deriva l’ obbligo di protezione”.
La Suprema Corte non ha ravvisato alcun inadempimento da parte dei medici nè con riferimento alla condotta omissiva nè per una diagnosi errata o di una misura di cautela non presa, pertanto il danno non è conseguenza dei medici ma è ascrivibile “alle condizioni di solitudine della malata, che non ebbe la forza o la volontà di prendere le medicine prescritte, con conseguente progressivo indebolimento delle capacità respiratorie”.

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