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Niente istanza di rinvio via E-mail, Telefax o PEC

Istanza di rinvio, E-mail, Telefax e PEC
Suprema Corte di Cassazione Terza Sezione Penale
Sentenza 10 febbraio 2014 – depositata il 13 febbraio 2014 n. 7058

La Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha esaminato il caso relativo a delle violazioni edilizie ma, nel farlo ha chiarito alcuni aspetti importanti relativi riguardo l’uso nell’ambito processuale delle e-mail private, del telefax e della posta elettronica certificata.

Nel caso di specie, veniva proposto ricorso per omessa valutazione dell’istanza di rinvio per impedimento del difensore e, pertanto, difetto di assistenza dell’imputato.

Il difensore (con due e-mail) aveva rivolto istanza di rinvio per legittimo impedimento a comparire all’udienza in quanto impegnato presso il GUP.

Per questo motivo, il ricorrente, lamenta la nullità assoluta della sentenza per non aver la Corte territoriale valutato l’istanza di rinvio depositata al fascicolo processuale.

Secondo gli ermellini, “deve ritenersi priva di fondamento la censura relativa alla dedotta nullità legata alla trasmissione a mezzo comunicazione e-mail dell’istanza di rinvio, che il ricorrente documenta essere stata inviata in data 15 maggio 2013 all’indirizzo di posta elettronica della cancelleria della Corte d’appello di Catania. Sul punto, infatti, è stato più volte affermato da questa Corte – ed il Collegio non rileva alcun motivo per discostarsi dal principio, che condivide – che è inammissibile l’istanza di rinvio dell’udienza per concomitante impegno del difensore trasmessa via telefax, poichè l’art. 121 c.p.p. stabilisce l’obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell’art. 150 c.p.p. (v., da ultimo: Sez. 6, n. 28244 del 30/01/2013 – dep. 28/06/2013, Bagheri, Rv. 256894)“.

 

Tale principio, espresso a proposito dell’uso del telefax, peraltro, trova applicazione per tutte quelle “Forme particolari di notificazione disposte dal giudice“, cui si riferisce l’art. 150 c.p.p., ossia “mediante l’impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell’atto” e, dunque, anche in quei casi – come quello oggetto di esame da parte di questa Corte – in cui la comunicazione sia stata eseguita a mezzo posta elettronica. Del resto, si aggiunge, la comunicazione venne eseguita mediante l’indirizzo mail “privato” di posta elettronica del difensore e non a mezzo di posta elettronica certificata, modalità non riconosciuta dalla legge. Per completezza, peraltro, occorre comunque chiarire che, a differenza di quanto previsto per il processo civile, nel processo penale tale forma di trasmissione, per le parti private, non sarebbe stata comunque idonea per comunicare l’impedimento. Ed invero, nel processo civile l’art. 366 c.p.c., comma 2, (cosi come previsto dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato la L. n. 53 del 1994), ha introdotto espressamente la PEC quale strumento utile per le notifiche degli avvocati autorizzati. Già il D.M. n. 44 del 2011 aveva disciplinato con maggiore attenzione l’invio delle comunicazioni e delle notifiche in via telematica dagli uffici giudiziari agli avvocati e agli ausiliari del giudice nel processo civile, in attuazione della L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 51. In tale contesto assume rilevanza la disposizione di cui all’art. 4 che prevede l’adozione di un servizio di posta elettronica certificata da parte del Ministero della Giustizia in quanto ai sensi di quanto disposto dalla L. n. 24 del 2010 nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica devono effettuarsi, mediante posta elettronica certificata.

Quest’ultima disposizione è stata rinnovata anche dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, in GU n.245 del 19-10-2012 – Suppl. Ordinario n. 194), entrato in vigore il 20/10/2012 e convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (c.d. Decreto crescitalia 2.0) dove all’art. 16 viene sancito, al comma 4, che “Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma dell’art. 148 c.p.p., comma 2 bis, artt. 149 e 150 c.p.p. e art. 151 c.p.p., comma 2. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria”. Ne consegue, pertanto, che per la parte privata, nel processo penale, l’uso di tale mezzo informatico di trasmissione non è – allo stato – consentito quale forma di comunicazione e/o notificazione.

La Corte, conclude comunque annullando la sentenza impugnata perchè ha ritenuto fondata la censura difensiva per aver omesso la Corte d’appello di valutare l’istanza di rinvio che il difensore, dopo aver inoltrato per posta elettronica, aveva provveduto a depositare in cancelleria il giorno prima dell’udienza, come risulta dall’esame del fascicolo processuale che questa Corte ha esaminato, essendo giudice del fatto attesa la natura processuale dell’eccezione. Ed invero, pur risultando depositata l’istanza di rinvio il giorno precedente l’udienza, non risulta dalla motivazione della sentenza impugnata nè dal verbale dell’udienza svoltasi il 21 maggio 2013, che il collegio ebbe a valutarla. A prescindere, dunque, dalla fondatezza o meno dell’istanza, la omissione tout court della delibazione dell’istanza di rinvio, integra una nullità assoluta per violazione del diritto all’assistenza e rappresentanza dell’imputato. Come più volte affermato da questa Corte, infatti, in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l’omessa valutazione dell’istanza di rinvio dell’udienza determina il difetto di assistenza dell’imputato, con la conseguente nullità assoluta di cui all’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1, (principio affermato in relazione ad una fattispecie, analoga a quella in esame, in cui il processo era stato celebrato senza l’effettiva partecipazione del difensore di fiducia o di un sostituto da lui nominato: Sez. 6, n. 42110 del 14/10/2009 – dep. 02/11/2009, Gaudio, Rv. 245127).

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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