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Niente risarcimento se l’infortunio avviene sui gradini esterni della scuola

Niente risarcimento se l’infortunio avviene sui gradini esterni della scuola
Corte di Cassazione Terza Sezione Civile Sentenza n. 19160
Farsi male non é mai una cosa piacevole ma potrebbe diventare ancora piú spiacevole se accidentalmente ci procuriamo un incidente appena fuori dalla scuola, visto che non otterremo nessun risarcimento neppure minimo per le spese sostenute.
Quando ci si fa male fuori dalla scuola questa non é tenuta a risarcirci dovendolo fare soltanto se l’invidente avviene dentro l’edificio scolasico.
In poche parole, fuori dalla scuola gli uici responsabili della salute dei propri figli sono i genitori e la scuola non deve risarcire nulla.
Questa é stata la decisione presa dai giudici della Corte di Cassazione che ha trattato il caso di una ragazza caduta rovinosamente sulla scalinata (esterna) dell’ingresso dell’istituto scolastico che frequentava come alunna della terza classe primaria, ripirtando lesioni gravi al volto e ai denti.
A causa dll’incidente i genitori avevano dovuto sostenere delle spese mediche e dentistiche e chiedevano il risarvimento del danno al Ministero dell’Istruzione considerandolo responsabile dell’accaduto per via delle pessime condizioni in cui erano tenuti i gradini della scuola scivolosi e instabili.
La sentenza n. 19160/2012 ha chiarito alcuni aspetti importanti relativio all’attribuziome della responsabilità sull’accaduto e tagliando corto ha osservato che nel caso in specie l’alunno non è dentro l’edificio e, pertanto, fin quando non si entra all’interno della scuola la responsabilità è di chi accompagna i ragazzi.
In sostanza per gli ermellini i responsabili sono i genitori e non la scuola o il Ministero dell’Istruzione.
In base a queste osservazione la terza sezione civile della suprema corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dai genitori della ragazza infortunatasi sui gradini della scuola precisando che “gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell’Istituto scattano allorché l’allievo si trovi all’interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, trovare ristoro attraverso l’attivazione della responsabilità del custode” (ovvero chi accompagna l’alunno che nel caso di specie sono i genitori della ragazza).

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