Sentenze Cassazione

Niente spesometro per gli acquisti fatti coi soldi dei genitori

Niente spesometro per gli acquisti fatti coi soldi dei genitori
Cassazione Sentenza n. 17805 del 17 ottobre 2012
In questo periodo un tema sicuramente caldo é quello relativo alle tasse.
Si parla solo di redditometro, di spesometro, di IVA e di imposte. Il contribuente non sa piú cosa fare per poter trovare una soluzione che possa permettegli di vivere dignitosamente arrivando alla fine del mese.
La cassazione con la sentenza n. 17805 del 17 ottobre 2012 ci viene incontro e stabilisce che la prova della donazione indiretta è idonea a confutare l’accertamento sintetico fondato sul concetto di spesa patrimoniale.
In poche parole, niente spesometro se il bene é stato acquistato con i soldi dei genitori.
L’art. 38 del Dpr 600/73 permette di accertare sinteticamente il reddito prendendo in considerazione le spese sostenute ma é sempre data al contribuente la possibilità della prova contraria.
Dimostrando che l’acquisto non é stato effettuato utilizzando i propri fondi ma con quelli dei propri genitori vuol dire che il bene non deve essere preso in considerazione come indice della capacitá contributiva, perché provengono da una “fonte” esterna esclusa dalla formazione della base imponibile.
La Cassazione recentemente ha affermato che nel caso in cui un acquisto sia stato effettuato con i soldi dei genitori (nel caso specifico  si trattava di un bene immobile) si é in presenza di una donazione indiretta (appunto non del denaro ma dell’immobile), e ció vale ai fini della prova contraria relativamente alla questione dell’accertamento sintetico fondato sulla spesa patrimoniale (sentenza 17805 del 17 ottobre 2012).
La Cassazione già si era pronunciata in tal senso (20638/2005) e nell’occasione precisava che «nell’ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intenda in tal modo beneficiare, si configura la donazione indiretta dell’immobile e non del denaro impiegato per l’acquisto».
In conclusione, l’accertamento a carico del figlio-contribuente è destituito del suo fondamento nel caso in cui vi sia un riscontro probatorio che i soldi per l’acquisto del bene siano stati elargiti dai genitori.

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