In evidenza

Non é consentita l’astensione nei procedimenti civili aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi

La suprema corte di cassazione in questi giorni ha avuto modo di affrontare un argomento di grandissima attualità. 

In questo periodo, il mondo degli avvocati, sta affrontando una dura lotta a colpi di scioperi contro le decisioni prese dal Governo e introdotte con la riforma delle professioni.

Queste novità non sono state apprezzate dai vari Consigli degli Ordini e altre associazioni di avvocati che hanno deciso di rappresentare la propria indignazione incrociando le braccia e paralizzando i processi.

La sentenza emessa dalla corte (di cui diremo meglio tra poco) interesserà molto i giuristi e gli operatori del diritto in generale visto che tratta piú che altro una questione pratica che riguarda appunto il processo e l’astensione dell’avvocato dovuta allo sciopero e piú nello specifico, saranno interessati all’argomento tutti gli avvocati del lavoro (oltre ovviamente ai clienti) poiché la decisione della Corte ha stabilito che “l’astensione non é consentita nei procedimenti civili aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi”.

La corte é stata chiamata a decidere su una causa di lavoro tra il comune di Barletta e un dirigente del settore bilancio con un contratto a termine poiché l’udienza era proseguita nonostante il difensore del comune avesse dichiarato di aderire all’astensione regolarmente proclamata dall’organizzazione di categoria.

Gli ermellini, con la sentenza n. 15649/12,  hanno precisato che “l’astensione non é consentita nei procedimenti civili aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi” e  che “la disposizione va interpretata estensivamente, ossia riferita a tutte le controversie” che riguardano “la fine di un rapporto di lavoro voluta, con efficacia costitutiva o dichiarativa, dal datore di lavoro e contrastata dal lavoratore che tende in ogni caso ad evitare la fine di un suo diritto soggettivo, quello del lavoro, garantito dalla Costituzione”.

La Suprema Corte ha convalidato la decisione della Corte d’appello di Bari dichiarando legittimo il termine contrattuale imposto al professionista dal comune.

Leggi un altro articolo oppure cerca un altro argomento

Se hai trovato questa pagina interessante, condividila!

About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
Loading Disqus Comments ...

Scrivi un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*


Protected by WP Anti Spam
Invia un articolo