Sentenze Cassazione

Non è reato circolare con il pass invalidi senza averne diritto.

Circolare in automobile con il permesso per gli invalidi senza averne diritto non costituisce reato.
Utilizzare il pass per gli invalidi, utilizzato da chi non ne ha diritto, non vuol dire soltanto “approfittarne” per parcheggiare negli spazi ad essi dedicati ma anche accedere a corsie preferenziali, a zone a traffico limitato etc.
Il caso giunto fino alla Suprema Corte riguardava proprio un uomo che utilizzava di continuo il pass invalidi rilasciato al padre anche in assenza di quest’ultimo.
Accusato inizialmente di truffa continuata e di sostituzione di persona la Cassazione, rigettando il ricorso del P.M., ha chiarito che tale condotta rientra nell’ambito degli illeciti amministrativi e, pertanto, nei confronti del suddetto automobilista, ha confermato il non luogo a procedere dichiarato dal Gup di Firenze.
Per la Corte “la condotta di colui che, al fine di accedere all’interno di una zona traffico limitato e percorrere le corsie preferenziali di un centro urbano, esponga sul parabrezza dell’auto un contrassegno per invalidi, rilasciato ad altra persona che non si trova a bordo del veicolo, non integra il delitto di sostituzione di persona, ne’ quello di truffa ai danni dell’ente territoriale che esercita la vigilanza della viabilita’ “. La condotta assai diffusa, osservano i Giudici, di “uso indebito ed abusivo dell’autorizzazione alla circolazione rilasciata a persona invalida e’ oggetto di una specifica previsione normativa che riconduce il fatto nell’ambito di un mero illecito amministrativo, al quale peraltro l’Amministrazione potrebbe far conseguire la ben piu’ efficace misura della revoca dell’autorizzazione”

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