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Non è reato rubare per fame

Corte di Cassazione V Sezione Penale Sentenza 7 gennaio – 2 maggio 2016, n. 18248

Non è reato rubare per fame
Corte di Cassazione V Sezione Penale
Sentenza 7 gennaio – 2 maggio 2016, n. 18248
Presidente Fumo – Relatore Morelli

supermercatoCon la sentenza che di seguito si riporta, la Cassazione ha esaminato il caso di un furto in un supermercato o meglio, di uno straniero senza fissa dimora e senza occupazione che, per fame, si era impossessato di alcuni generi alimentari (due porzioni di formaggio ed una confezione di wurstel) per il valore complessivo pari a 4 euro.

L’uomo,  mentre si impossessava della merce, era stato notato e segnalato da un cliente, quindi bloccato e costretto a riconsegnare tutto.

Secondo la Corte di Cassazione “la condizione dell’imputato e le circostanze in cui è avvenuto l’impossessamento della merce dimostrano che egli si impossessò di quel poco cibo per far fronte ad una immediata ed imprescindibile esigenza di alimentarsi, agendo quindi in stato di necessità“.

Pertanto, concludono i giudici, “una causa di giustificazione impone l’annullamento della sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato” (Sez.U n.40049 del 29.5.08 Rv.240814).

Corte di Cassazione V Sezione Penale
Sentenza 7 gennaio – 2 maggio 2016, n. 18248
Presidente Fumo – Relatore Morelli

Ritenuto in fatto

Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova dei 24.10.13 che condannava alla pena di giustizia, previa concessione dell’attenuante di cui all’art.62 n°4 c.p. con giudizio di equivalenza sulla recidiva, O.R., ritenuto responsabile di furto.

Propone ricorso il Procuratore Generale deducendo violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica dei fatto e difetto di motivazione in ordine alla prospettata derubricazione dei reato consumato in reato tentato ed alla applicazione della previsione di cui all’art.131 bis c.p.

Si sostiene che la Corte d’Appello non avrebbe valutato la possibilità di ritenere configurabile la fattispecie di cui all’art.626 n°2 c.p. (considerato che l’imputato, persona straniera senza fissa dimora, si era impossessato di generi alimentari del valore di 4 euro) e, in ogni caso, l’ipotesi tentata, dal momento che l’imputato era stato notato da un cliente mentre si impossessava della merce ed era stato immediatamente segnalato al personale che l’aveva bloccato, ottenendo la pronta restituzione dei beni.

II ricorrente reputa, in ogni caso, sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art.131 bis c.p. non ostandovi la contestata recidiva.

Ha presentato una memoria il difensore d’ufficio dell’imputato sostenendo le argomentazioni svolte nel ricorso.

Considerato in diritto

Il Tribunale ha dato conto dei motivi per cui ha escluso che, nel caso di specie, fosse configurabile il reato tentato ( l’autore del fatto non fu seguito e sottoposto a sorveglianza da parte del personale dei negozio, ma semplicemente sorpreso da un cliente mentre infilava in tasca la merce).

La Corte d’Appello ha replicato alla doglianza difensiva relativa alla mancata configurazione dei furto lieve per bisogno con argomentazioni che non possono essere condivise, avendo travisato le risultanze processuali che, se correttamente interpretate, portano a concludere per la sussistenza della scriminante di cui all’art.54 c.p.

Il furto ha avuto per oggetto due porzioni di formaggio ed una confezione di wurstel del valore complessivo di quattro euro; l’imputato ha pagato alle casse soltanto una confezione di grissini ed ha nascosto gli altri generi alimentari sotto la giacca ( a quanto risulta dalla sentenza di primo grado).

Risulta altresì dalla lettura delle sentenze di merito, come l’O. fosse soggetto privo di dimora e di occupazione.

La condizione dell’imputato e le circostanze in cui è avvenuto l’impossessamento della merce dimostrano che egli si impossessò di quel poco cibo per far fronte ad una immediata ed imprescindibile esigenza di alimentarsi, agendo quindi in stato di necessità.

L’accertamento, in questa sede, dell’esistenza di una causa di giustificazione impone l’annullamento della sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato (Sez.U n.40049 del 29.5.08 Rv.240814).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato. Così deciso il 7 gennaio 2016

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Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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