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Omissione di soccorso, comportamento in caso di incidente stradale

Omissione di soccorso, comportamento in caso di incidente stradale
Corte di Cassazione IV Sezione Penale
Sentenza 16 maggio – 21 ottobre 2014, n. 43831
Presidente Bianchi – Relatore Izzo

Andare in bicicletta è libertà, è contatto con la natura. Purtroppo, in questi ultimi tempi, fare un giro in bici è anche un rischio, quello di essere travolti da un pirata della strada che, senza alcun rispetto degli altri utenti, crede di essere il padrone della carreggiata, solo perchè al volante di un’automobile.

La Cassazione ha esaminato un caso in cui all’imputata era stato addebitato che, dopo avere investito con l’auto un ciclista ed averlo fatto cadere in terra, non si era fermata per fornire le sue generalità e prestare soccorso.

incidente bicicletta omissione di soccorsoSecondo la Corte, stando alla dinamica del sinistro e alla violenza dell’impatto, la donna aveva la consapevolezza di aver arrecato al ciclista delle lesioni traumatiche e ciò avrebbe dovuto indurla a fermarsi sul luogo del fatto.

In ogni caso, continuano i giudici territoriali, “quanto meno sussisteva il dolo eventuale quale elemento soggettivo dei delitti contestati”.

La donna veniva condannata per i delitti di cui all’art. 189, commi 6° e 7°, C. d. S.

Avverso la sentenza di condanna veniva proposto ricorso dal difensore dell’imputata, lamentando la erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati contestati. Invero dopo la caduta il ciclista si era rialzato e l’imputata si era fermata per constatare quali fossero le sue condizioni. Visto che stava bene si era allontanata.

Per la Corte di Cassazione però il ricorso è infondato e deve essere rigettato in quanto le deposizioni dei testimoni che hanno assistito all’incidente hanno riferito che la donna non si era fermata per accertarsi delle condizioni fisiche del ciclista e per dare le proprie generalità attendendo insieme l’arrivo dei soccorsi e della forza pubblica ma avrebbe invece soltanto abbassato il finestrino per urlare qualcosa.

La Cassazione, richiamando diversi precedenti ha ricordato che “risponde del reato previsto dall’art. 189, comma sesto, il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, insufficiente a garantire l’adempimento degli obblighi di fermarsi e di fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento

Inoltre, quanto all’elemento soggettivo, i giudici osservano che “nel reato di fuga previsto dall’art. 189, comma sesto, C.d.S. l’accertamento del dolo, necessario anche se esso sia di tipo eventuale, va compiuto in relazione alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall’agente al momento della condotta, laddove esse siano univocamente indicative del verificarsi di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone

Orbene, concludono gli ermellini confermando la condanna dell’imputata, il giudice di merito “ha tratto il convincimento della possibilità per l’imputata di percepire che il ciclista avesse patito lesioni, dalla sua caduta sull’asfalto e dai danni riportati dal velocipide“.

TITOLO V – NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 189 Codice della Strada
Comportamento in caso di incidente.

1. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.

3. Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell’art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente.

4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 294 a euro 1.174. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (1)

6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti. (1) (3)

7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. (1) (3)

8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato, salvo che ricorrano i presupposti della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, di cui all’articolo 186, o della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all’articolo 187.

8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6. (2)

9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.

9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 a euro 1.643. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.

Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 82 a euro 328.

(1) Così sostituito dall’art. 2, legge 9 aprile 2003, n. 72.
(2) Comma introdotto dall’art. 2, legge 9 aprile 2003, n. 72.
(3) Comma come modificato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
(4) Comma aggiunto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
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