Sentenze Cassazione

Opposizione a decreto penale, oblazione e poteri decisori del GIP

Opposizione a decreto penale, oblazione e poteri decisori del GIP

Corte di Cassazione Sentenza n. 23856/2016

Articolo a cura dellavv. Gaia Li Causi 

Il presente articolo trae spunto dalla recente sentenza n. 23856/2016 emessa dalla Prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione in data 15.01.2016 e depositata in data 08.06.2016.

Con ordinanza dell’8 luglio 2015 il GIP del Tribunale di Napoli dichiarava la propria incompetenza a pronunciare, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, una declaratoria di improcedibilità per violazione del principio ne bis in idem.

Con tempestiva opposizione al decreto penale di condanna emesso, l’imputato D.L. formulava due istanze. In via principale chiedeva l’emissione di una sentenza di improcedibilità proprio per violazione del predetto principio; in subordine chiedeva di essere ammesso alla oblazione.   

Premettendo come la richiesta di ammissione all’oblazione fosse subordinata ad una verifica della improcedibilità per violazione del ne bis in idem – e come il Giudice per le indagini preliminari dopo l’emissione del decreto penale di condanna non possedesse più tali poteri decisori – il Gip del Tribunale di Napoli dichiarava la propria incompetenza, disponendo invece il giudizio.

Parimenti, il Tribunale di Napoli Nord dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio, affermando la competenza del Gip e disponendo pertanto  la restituzione degli atti.

Sul punto è, quindi, intervenuta la Suprema Corte con la sentenza n. 23856/2016 che ha risolto affermando la definitiva competenza del Gip del Tribunale di Napoli.

Nel ragionamento seguito dai Giudici della Suprema Corte particolare rilevanza ha assunto la sentenza n. 14 del 2015 della Corte Costituzionale, ove si affermava “che lì dove venga, in sede di opposizione, richiesta lammissione alla oblazione ciò non preclude lapplicazione da parte del giudice nellambito del relativo subprocedimento di cui allart. 141 disp. Att. c.p.p. della particolare decisione di cui allart. 129 c.p.p. invocata dallopponente in modo specifico e argomentato nel medesimo atto di opposizione”.

Viene dunque ribadito dalla Suprema Corte il principio che postula la prevalenza della declaratoria delle cause di non punibilità rispetto agli altri provvedimenti decisionali adottabili dal giudice. E questo anche in caso di opposizione a decreto penale di condanna, ove in capo al giudice che lo ha emanato permane inalterata anche la cognizione nel merito necessaria ai fini di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

Riprendendo quanto affermato  dal Giudice delle Leggi,  la decisione sulla domanda di oblazione, ai sensi dell’art. 464 comma 2 c.p.p., rappresenta “una eccezione alla carenza di poteri decisori sul merito dellazione  penale da parte del Gip investito dellopposizione a decreto. Ove abbinata ad una domanda di oblazione, lopposizione non determina, in effetti se non allesito del rigetto di detta domanda linstaurazione di un giudizio a carattere lato sensu impugnatorio. Determina, invece, linstaurazione di un sub-procedimento davanti allo stesso giudice per le indagini preliminari, regolato dallart. 141 disp. att. cod. proc. pen. e che prevede anche linterlocuzione del pubblico ministero. In esito ad esso, il giudice è chiamato ad adottare un provvedimento decisorio che implica un esame del merito dellimputazione.

Sulla scorta di tale sentenza della Corte Costituzionale la Suprema Corte con la decisione in esame affermava, pertanto, la competenza del Gip del Tribunale di Napoli, stabilendo come il suo potere decisorio fosse finalizzato “non solo alla esclusiva verifica della ricorrenza dei presupposti di legge per lammissione alloblazione, ma esteso a tutte le ipotesi contemplate dallart. 129 c.p.p., sia pure nei limiti della indicazione contenuta e sostenuta nellatto di opposizione”.

Leggi il testo della sentenza n. 23856/2016

 

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