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Pensione di reversibilità divisa tra ex moglie e convivente

Pensione di reversibilità divisa tra ex moglie e convivente
Suprema Corte di Cassazione I Sezione Civile
Sentenza 30 maggio – 30 giugno 2014, n. 14793
Presidente Luccioli – Relatore Lamorgese

La Cassazione, con la sentenza che si riporta, ha trattato il caso di una donna che aveva chiesto l’accertamento del suo diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità dell’ex coniuge, deceduto nel 2010 con il quale era stata coniugata dal 1969 al 2005 e dal quale percepiva un assegno mensile di € 450,00.

Le Corti territoriali hanno ripartito la quota tra le due donne ma inevitabilmente la questione è giunta fino alla Corte di Piazza Cavour.

Pensione-di-reversibilita-divisione-tra-due-mogli-460x270La seconda moglie, ricorreva in Cassazione lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 9 della legge n. 898/1970 in quanto la corte territoriale, nel valutare la situazione concreta, non aveva tenuto in considerazione gli anni che trascorsi precedenti al matrimonio avvenuto nel 2005 soltanto per la necessità di attendere la conclusione del giudizio di divorzio dalla prima moglie e, inoltre, che le condizioni economiche di quest’ultima fossero migliori delle proprie anche perchè i redditi societari posseduti erano comunque incerti.

La donna lamentava altresì la violazione di legge e vizio di motivazione in particolare evidenziava la violazione del principio secondo cui la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata, oltre che sulla base della durata del rapporto matrimoniale, ponderando ulteriori elementi di valutazione, allo scopo di evitare che anche il secondo coniuge, oltre che il primo, sia privato di quanto necessario per la conservazione del tenore di vita che il
 gli aveva assicurato in vita; inoltre la Corte del merito non avrebbe considerato il periodo di convivenza prematrimoniale, né che la quota spettantele della pensione di reversibilità subiva una decurtazione da parte dell’Inps in ragione del suo reddito.

Gli ermellini hanno esaminato congiuntamente i suddetti motivi perché connessi tra loro ma li ha comunque considerati infondati.

La Corte ha ricordato che “L’art. 9 della legge n. 898/1970, che prevede il criterio temporale della durata formale del rapporto matrimoniale ai fini della ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge titolare di assegno divorzile e coniuge superstite, è stato interpretato da questa Corte (v., tra le altre, Cass. n. 16093 e 10391/2012, n. 5060/2006, n. 28478/2005, n. 6272/2004), in linea con la Corte costituzionale (v. sent. n. 419/1999), nel senso che il giudice del merito ha la possibilità di applicare correttivi di tipo equitativo, tra i quali la durata della convivenza prematrimoniale e le condizioni economiche delle parti interessate, al fine di evitare che il primo coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per il mantenimento del tenore di vita cui era preordinato l’assegno di divorzio ed il secondo sia privato dei mezzi necessari per la conservazione del tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita“.

I Supremi giudici continuano affermando che “la ponderazione in concreto dei diversi parametri rientra nel prudente apprezzamento del giudice del merito, fermo restando il divieto di giungere, attraverso la correzione del criterio temporale, sino al punto di abbandonare totalmente ogni riferimento alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali (v. Cass. n. 2092/2007)“.

Il ricorso è stato dunque rigettato in quanto “la sentenza impugnata, in applicazione di tali principi e contrariamente a quanto affermato nel ricorso, ha tenuto conto del periodo di convivenza prematrimoniale e, nell’ambito di una valutazione complessiva e ponderata dei diversi parametri, ha ritenuto che una diversa ripartizione (in senso più favorevole alla seconda moglie) pregiudicasse la funzione di sostegno economico cui era preordinato l’assegno divorzile a favore della prima moglie. E’ questa una valutazione riservata al giudice del merito che non può essere censurata in questa sede mediante una inammissibile richiesta di revisione del giudizio di fatto relativo alle condizioni economiche della prima moglie, ovvero di perequazione economica tra le posizioni degli aventi diritto per il tramite del meccanismo divisionale previsto dalla legge (v. Cass. n. 16093/2012 cit.)“.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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