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Perfezionamento della notifica dell’atto processuale

Corte di Cassazione, sezione VI Civile – 3 Ordinanza 10 dicembre 2014 – 3 febbraio 2015, n. 1894

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Perfezionamento della notifica dell’atto processuale
Corte di Cassazione, sezione VI Civile – 3
Ordinanza 10 dicembre 2014 – 3 febbraio 2015, n. 1894
Presidente Finocchiaro – Relatore Barreca

La Corte di Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha esaminato un caso che ha permesso agli ermellini di chiarire alcuni aspetti relativi al momento in cui si perfeziona la notifica di un atto processuale.

Si legge nell’ordinanza in commento che “a seguito della sentenza n. 477 deI 2002 della Corte costituzionale – secondo cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all’ufficiale giudiziario – la tempestività della notificazione esige che la consegna della copia dell’atto per la notifica venga effettuata nel termine perentorio assegnato dalla legge o dal giudice e che l’eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all’inerzia dell’ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante (cfr. già Cass. n. 21409/04 e tutta la successiva giurisprudenza di legittimità); pertanto, in tale eventualità, la data di ricezione dell’atto da parte del destinatario non rileva al fine di escludere la tempestività dell’adempimento, ma soltanto, ove necessario, al fine di richiederne la rinnovazione, provvedendovi con sollecita diligenza, da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza (cfr. Cass. S.U. n. 17352/09, Cass. n. 19986111 ed altre). II principio ha portata generale e trova applicazione anche con riferimento alla notificazione da farsi entro il termine assegnato dal giudice d’appello per l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ.

Leggi il testo della sentenza

Articolo 331 Codice di Procedura Civile
Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili

Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di comparizione.
L’impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all’integrazione nel termine fissato.

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