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Permesso di soggiorno dell’immigrato sposato in Italia ma non più convivente

Permesso di soggiorno dell’immigrato sposato in Italia ma non più convivente

Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Civile – 1
Sentenza 17 dicembre 2013 – 6 marzo 2014, n. 5303
Presidente Macioce – Relatore De Chiara

La Cassazione, con la sentenza che si riporta, ha esaminato una interessante questione relativa al permesso di soggiorno di una immigrata, sposata con un italiano ma non più convivente con quest’ultimo.

La Cassazione ha trattato molte volte questioni di questo genere e, nel caso di specie, ha dovuto rispondere alle doglianze di una cittadina australiana che, ricorse al Tribunale di Verona avverso il diniego di rinnovo del suo permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto coniugata con un cittadino italiano dal 2006.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso e la Corte ‘Appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado sul rilievo del difetto del requisito della convivenza tra i coniugi, ai sensi dell’art. 19, comma 2 lett. c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, necessario non potendosi applicare all’appellante la disciplina di cui al d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, che da tale requisito prescinde, essendo ella priva della carta di soggiorno di cui all’art. 10 del medesimo decreto legislativo.

 

Immigrato_solo

 

La donna si è quindi rivolta alla Cassazione denunciando nel ricorso presentato a Piazza Cavour una violazione del d.lgs. n. 30 del 2007 e dell’art. 19, comma 2 lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998, nonché vizio di motivazione.

Secondo la decisione presa dagli ermellini il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al seguente principio di diritto: «il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari in favore del cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano è disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, che non prevede il requisito della convivenza tra il cittadino italiano e il richiedente (salve le conseguenze dell’accertamento di un matrimonio fittizio o di convenienza ai sensi dell’art. 35 della direttiva 2004/38/CE e dell’art. 30, comma 1 bis, d.lgs. n. 286 del 1998), né il requisito del pregresso regolare soggiorno del richiedente e, nel caso di sopravvenuto decesso del coniuge cittadino italiano, è subordinato alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 11, comma 2, d.lgs. cit.».

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