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Principio di correlazione e riqualificazione del fatto contestato

Cassazione sentenza n. 31935 del 2021

 

La seconda sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31935 del 2021 (ud. 22/06/2021) che si riporta al link a fine articolo, esaminando un caso riguardante i reati commessi da un’associazione a delinquere dedita alla commissione di delitti contro il patrimonio, furti, ricettazioni ed estorsioni col sistema del cd. “cavallo di ritorno”, ha avuto modo anche di fare alcuni chiarimenti sul principio di correlazione nel caso in cui si incorra nella riqualificazione del fatto contestato. 

Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno precisato che “l’attribuzione all’esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione non determina la violazione dell’ad. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell’ad. 111, secondo comma, Cost., e dell’ad. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l’imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264438)”. 

Gli ermellini hanno, inoltre, chiarito che “per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205619, principio ribadito da Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051; nello stesso senso Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Rv. 277403; in fattispecie analoga a quella a giudizio, Sez. 6, n. 24397 del 26/02/2008, Rv. 241041)”. 

Infine, con riferimento alla hanno associazione a delinquere, hanno ribadito che anche in mancanza di circostanze univocamente attestanti la sussistenza di un “pactum sceleris” avente ad oggetto uno stabile vincolo tra i consociati, ben si può legittimamente desumere, in via indiretta, da “facta concludentia”.

Leggi il testo della sentenza: Cassazione Penale n.31935-2021

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Normativa di riferimento

Articolo 521 Codice di procedura penale – Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza

1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica [, ovvero non risulti tra quelli per i quali è prevista l’udienza preliminare e questa non si sia tenuta].

2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518 comma 2.

3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2.

Articolo 111 comma 2 – Costituzione 

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Articolo 6 CEDU – Diritto a un equo processo 

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia. 

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. 

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di: 

(a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico; 

(b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; 

(c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; 

(d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; 

(e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza. 

Articolo 379 Codice Penale – Favoreggiamento reale

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato [110] e dei casi previsti dagli articoli 648, 648 bis e 648 ter aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di contravvenzione.

Si applicano le disposizioni del primo e dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.

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Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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