Sentenze Cassazione

Processo penale e lista testi via fax

Processo penale e lista testi via fax
Corte di Cassazione, sez. I Penale
Sentenza 19 settembre – 29 ottobre 2014, n. 44978
Presidente Cortese – Relatore Di Tomassi

Con la sentenza che si riporta, la prima sezione della Corte di Cassazione, esaminando un caso di molestia o disturbo alle persone (articolo 660 c.p.), ne ha approfittato anche per chiarire alcuni aspetti importanti rigurdanti i mezzi di prova e, più nello specifico, il deposito della lista testi e l’istanza di autorizzazione a citare i testimoni.

In poche parole, imputato ha proposto impugnazione lamentando la violazione degli artt. 468 e 555 cod. proc. pen. in relazione all’art. 190 cod. proc. pen., lesione del diritto di difesa e violazione del contraddittorio, con riferimento all’ordinanza in data 17 gennaio 2012 di non ammissione dei testi perché indicati nella lista inviata dal difensore alla cancelleria a mezzo fax. Richiama Cass. sez. 4, sent. n. 2789 del 12/12/2012, deducendo che l’art. 468 non prevede alcuna forma specifica per il deposito della lista e che il fax è mezzo pienamente idoneo al raggiungimento dello scopo, funzionale alle prerogative delle controparti e inidoneo a recare pregiudizio alle stesse e al regolare svolgimento del processo.

Chiedeva dunque la declaratoria di nullità del procedimento, nel merito l’assoluzione e, in subordine, l’applicazione delle attenuanti generiche.

Secondo gli ermellini il suddetto motivo di ricorso, pregiudiziale perché attiene a vizio procedurale, è fondato e, per questo motivo la sentenza impugnata deve essere annullata e rinviata per un nuovo esame al Tribunale.

I giudici di Piazza Cavour precisano che “correttamente la difesa ha evocato la oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il deposito in cancelleria della lista testimoniale di cui all’art. 468, comma 1, cod. proc. pen. – ove non contenga anche la richiesta al giudice di autorizzazione alla citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici di cui al comma 2 dello stesso art. 468, per la quale è d’obbligo la forma rituale dell’istanza – può avvenire anche a mezzo di trasmissione con i mezzi tecnici quale il fax. Posto, infatti, che detto adempimento ha la funzione di far conoscere, prima del dibattimento, le prove che l’interessato vorrà far acquisire e di consentire così alle parti di preparare la propria linea difensiva e richiedere eventualmente la prova contraria, e considerato che nessuna espressa sanzione d’inammissibilità è collegata all’irritualità del deposito comunque realizzato, non può non condividersi l’osservazione che anche l’invio mediante fax o altro strumento telematico pienamente assolve, in ipotesi di corretto inoltro alla cancelleria del giudice che procede e di completa ricezione, alla funzione di comunicazione all’ufficio ed agli interessati di quanto trasmesso, incidendo comunque sul trasmittente, che ha l’onere di assicurarsi della corretta ricezione del messaggio da parte del destinatario, ogni responsabilità dell’eventuale carenza della comunicazione effettuata non a mezzo della consegna materiale diretta alla cancelleria (così, tra le altre: Sez. 6, n. 3 del 10/07/1996, Rover, Rv. 206504; Sez. 4, n. 2789 del 12/12/2012, Giordano, dep. 2013)“.

Leggi il testo della sentenza

Articolo 660 Codice Penale
Molestia o disturbo alle persone

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo (1), reca a taluno (2) molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a cinquecentosedici euro.

Articolo 468 Codice di Procedura Penale
Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici

1. Le parti che intendono chiedere l’esame di testimoni [194 ss.], periti [220 ss.] o consulenti tecnici [230] nonché delle persone indicate nell’articolo 210 devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento [173], la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame.
2. Il presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’articolo 210, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il presidente può stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’articolo 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l’esame. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull’ammissibilità della prova a norma dell’articolo 495.
3. I testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono anche essere presentati direttamente al dibattimento.
4. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento.
4 bis. La parte che intende chiedere l’acquisizione di verbali di prova di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione [238 5], questa è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l’esame a norma dell’articolo 495.
5. Il presidente in ogni caso dispone di ufficio la citazione del perito nominato nell’incidente probatorioa norma dell’articolo 392 comma 2.

Articolo 555 Codice di Procedura Penale
Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta

1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’articolo 210 di cui intendono chiedere l’esame.
2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l’imputato o il pubblico ministero può presentare la richiesta prevista dall’articolo 444, comma 1; l’imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.
3. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.
4. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l’ammissione delle prove; inoltre, le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva.
5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.

Articolo 190 Codice di Procedura Penale
Diritto alla prova

1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte [392, 467, 468, 482, 495, 508, 511, 512, 512bis, 606 1 lett. d]. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanzaescludendo le prove vietate dalla legge [188, 191] e quelle che manifestamente sono superflue [468, 495] o irrilevanti [187, 499].
2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio [195 2, 196, 210, 238, 238bis, 507, 508, 511bis, 603 3].
3. I provvedimenti sull’ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio [495 4]

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