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Procura e compenso dell’avvocato

Procura e compenso dell’avvocato
Suprema Corte di Cassazione Sezione II Civile
Sentenza 22 maggio – 29 agosto 2014, n.18450
Presidente Triola – Relatore Nuzzo

consulenza_legaleLa Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha esaminato un caso interessante relativo al pagamento di un avvocato per l’assistenza e la rappresentanza prestata dal legale in un giudizio risarcitorio promosso innanzi al giudice di pace.

Il ricorrente ha negato, sin dal giudizio di primo grado, di aver conferito all’avvocato procura alle liti nel giudizio di risarcimento danni da questi promosso contro l’autore di incidente stradale in danno dell’attrice (giudizio iscritto al n. di R.G. 8114/2000), tanto che, in sede di appello, la stessa ha proposto querela di falso, ex art. 221 c.p.c., assumendo la falsità di detta procura alle liti.

Gli ermellini hanno dunque ricordato che “la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita, con effetti retroattivi, solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c. il quale prevede che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata (Cass. S.U. n. 10706/2006; Cass. n. 9464/2012)”

Nel caso di specie, il Tribunale aveva superato le questioni sulla regolarità del conferimento della procura ad litem, ravvisando la sussistenza di un contratto “di mandato professionale o di patrocinio“, desunto dalla circostanza che l’attrice si era sottoposta, in detto giudizio, ad una visita medica e dal fatto che non aveva contestato di aver ricevuto dalla compagnia di assicurazione, per il sinistro in questione, una somma a titolo di risarcitorio e, pertanto, la stessa “non avrebbe potuto, ignorare la posizione rivestita nel processo” e gli oneri assunti nei confronti del legale.

Osserva la Corte che “a parte l’inadeguatezza della motivazione in ordine alla presunta sussistenza del contratto di patrocinio, in quanto rapportato a circostanze prive del requisito di univocità della prova, deve rilevarsi l’erroneità in diritto di tale motivazione, considerato che, mentre la procura “ad litem” costituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio con le forme previste dall’art. 83 c.p.c., il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (contratto di patrocinio) con cui il professionista viene incaricato di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, secondo la schema proprio del mandato (Cass. n. 13963/2006; n. 10454/2002)“.

Ne consegue che per l’attività svolta nell’ambito del processo si richiede l’accertamento, anche di ufficio, della validità del conferimento della procura, quale presupposto per il riconoscimento dell’eventuale compenso spettante al difensore per le prestazioni da lui svolte nel giudizio stesso, non potendo la eventuale invalidità della procura alle liti, da conferirsi nelle forme di legge, essere superata, ai fini del riconoscimento di detto compenso professionale, dal contratto di patrocinio che può riferirsi solo ad un’attività extragiudiziaria, svolta dal professionista legale in favore del proprio cliente, sulla base di un rapporto interno, di natura extraprocessuale, con il cliente stesso, rapporto ben distinto, quindi, dal mandato “ad litem“.

D’altronde, in difetto di un conferimento di una procura alle liti per la rappresentanza e difesa in giudizio, non insorgendo un rapporto professionale tra patrono e cliente, non è neppure consentito determinare il contento economico del compenso professionale, secondo le norme inderogabili di cui alla L. n. 794/1942 in materia di prestazioni giudiziali degli avvocati in sede civile (Cass. n. 28718/2008).

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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