Sentenze Cassazione

Professore Vs Alunni, il registro di classe e quello del professore

Il registro di classe e quello del professore

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Suprema Corte di Cassazione V Sezione Penale
Sentenza 8 aprile – 4 giugno 2014, n. 23237
Presidente Oldi – Relatore Demarchi Albengo

La Corte di Cassazione si è occupata di un caso molto particolare che interesserà tutti gli scolari che non hanno un buon rapporto coi loro professori.

Nella sentenza in commento, i giudici di Piazza Cavour hanno esaminato il caso di un docente di una scuola superiore che era stato indagato per il reato di cui all’articolo 479 del codice penale “per aver, in qualità di docente, formato un falso registro di fisica” apponendo nei confronti di un alunno una scarsa valutazione (voto 3) in una data in cui il succitato alunno risultava indicato nel registro di classe come assente. Il docente veniva indagato anche perchè a carico dell’alunno, a scrutini già conclusi, aveva apposto detto voto insufficiente.

Il G.U.P. di Crotone, ha deciso di non procedere nei confronti dell’imputato e “dichiarava non luogo a procedere nei confronti dell’imputato perché il fatto non sussiste” in quanto dal registro di classe e dalle dichiarazioni rilasciate dal Dirigente scolastico, emergeva che nel giorno in cui è stato apposto il voto insufficiente all’alunno quest’ultimo fosse entrato in classe in ritardo e, pertanto, non risultava assente durante il giorno in cui era stato registrato il voto.

La persona offesa proponeva dunque ricorso per Cassazione lamentando l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in quanto “il giudicante non avrebbe effettuato alcuna valutazione sulle motivazioni per le quali l’istituto scolastico non ha mai fornito il cosiddetto registro di classe, sia al pubblico ministero che alla persona offesa, né ha dato spiegazioni in merito all’esistenza di due registri attestanti le assenze ed i ritardi, nonché adeguata motivazione in merito alla diversità di indicazione degli stessi“.

Inoltre, lamentava anche “la mancanza della motivazione in ordine all’ipotesi di reato contestata all’imputato, circa l’apposizione, a scrutini già conclusi“.

Secondo i Supremi Giudici “il ricorso della parte civile è fondato; manca, infatti, nella sentenza una valutazione circa la possibilità che nel giudizio dibattimentale venissero approfondite e chiarite le prove disponibili, al fine di sciogliere i dubbi circa le riscontrate contraddittorietà, non solo documentali“.

Si legge nelle motivazioni della sentenza che “il giudice di merito non prende posizione sull’esistenza di più registri, sulla loro contraddittorietà e sul fatto che l’insegnante, giustificando tale condotta inusuale con una motivazione apparentemente inconsistente, tenesse un registro a casa propria

Pertanto, a parere della Corte, che ha annullato la sentenza impugnata rinviando tutto al Tribunale di Crotone per un nuovo esame, “sussiste il lamentato ed assoluto difetto di motivazione in ordine al secondo fatto di reato contestato e cioè quello relativo all’apposizione, a scrutini già conclusi, della ulteriore valutazione espressa nei confronti della persona offesa

Articolo 479 Codice Penale
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’art. 476 [487, 493]

Per conoscere i motivi del ricorso e quelli della decisione

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