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Proprietà privata, passaggio pedonale, servitù di fatto

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Proprietà privata, passaggio pedonale, servitù di fatto
Suprema Corte di Cassazione Sezione I
Sentenza 2 dicembre 2013, n. 26965

Con la sentenza in commento la Cassazione ha enunciato il principio che “l’apprensione (o il mantenimento) “sine titulo” di un suolo di proprietà privata, occorrente per la realizzazione di un passaggio pedonale, per l’impianto di una condotta, o di altro manufatto comportante una servitù di fatto, sia che la realizzazione dell’opera non sia stata autorizzata alla competente autorità, sia che non sia assistita da declaratoria di pubblica utilità, sia che, pur in presenza di detta autorizzazione e di detta declaratoria, non vi sia stato un valido asservimento per via di provvedimento amministrativo, non determina la costituzione di una servitù, secondo lo schema della cosiddetta occupazione acquisitiva, i cui estremi non sono ravvisabili con riguardo ai diritti reali “in re aliena”. Ma configura un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando non venga (anche per disposizione del giudice ordinario) rimosso il manufatto, o cessi il suo esercizio, o sia costituita regolare servitù (Cass. sez. un. 8065/1990; 4619 e 3963/1989; da ultimo: 19294/2006; 14049 e 17570/2008; 18039/2012)“.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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