In evidenza

Non punibile il teste che mente per paura

Non punibile il teste che mente per paura
Suprema Corte di Cassazion VI Sezione Penale
Sentenza 18 – 27 febbraio 2014, n. 9727
Presidente Agrò – Relatore Capozzi

Il caso esaminato dalla Cassazione nella sentenza che si riporta al link in fondo alla pagina, riguarda una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari che confermava la penale responsabilità di un imputato in ordine al delitto di favoreggiamento ascrittogli.

L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione deducendo con unico ed articolato motivo violazione degli artt. 54 e 384 c.p. in ragione di una inopinabile situazione esimente riconducibile alla sfera applicativa delle predette norme, avendo la stessa Corte di appello rilevato più volte la forte percezione di timore da parte del G. derivante dal pericolo di ritorsioni e, con molta probabilità, per effetto di pressioni subite anteriormente alla condotta favoreggiatrice. Il ricorrente, inoltre, invita la Corte a valutare l’eventuale rinvio della questione alle SS.UU. stante il dedotto contrasto delle decisioni delle sezioni semplici in ordine alla ricorrenza nella specie dell’art. 384 c.p. piuttosto che di quello dell’art. 54 c.p..

 

testimone

 

Articolo 384 Codice Penale
Casi di non punibilità

Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 371 ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto [307] da un grave e inevitabile documento nella libertà o nell’onore.
Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 371 ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.

Articolo 54 Codice Penale
Stato di necessità

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo.

Leggi il testo della sentenza

Leggi un altro articolo oppure cerca un altro argomento

Se hai trovato questa pagina interessante, condividila!

About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
Loading Disqus Comments ...

Scrivi un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*


Protected by WP Anti Spam
Invia un articolo