Sentenze Cassazione

Puó essere pignorata dai creditori dell’ex la casa familiare assegnata a uno dei coniugi

La cassazione ha stabilito che puó essere pignorata dai creditori dell’ex la casa familiare, assegnata a uno dei coniugi, anche nel caso in cui chi detiene l’abitazione è affidstario dei figli.Sulla base di ció, la terza sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 12466 depositata il 19 luglio scorso respinto il ricorso proposto da una donna nei confronti di una società creditrice dell’ex marito.

La donna ha rappresentato che l’impresa creditrice del suo ex marito aveva pignorato la casa a lei assegnata in sede di separazione nonostante che l’immobile era di proprietà del debitore solo per metà avendolo acquistato in regime di comunione legale dei beni.
La vicenda giunge fino a Piazza Cavour dove la suprema corte Cassazione, respingendo definitivamente le istanze della donna, ha stabilito che la decisione del tribunale, giusta nel merito, necessita di una correzione nella motivazione in relazione al momento in cui si verifica lo scioglimento della comunione tra i coniugi chiarendo che ció si verifica nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza e non (come sostenuto dal tribunale) nel momento in cui il Presidente emettevil provvedimento che autorizza l’interruzione della convivenza.
Questa precisazione della Corte non cambia l’esito della sentenza in quanto, per i supremi giudici, l’acquisto della casa da parte dell’ex marito si è comunque verificato in un momento in cui la comunione legale era già sciolta e, pertanto, di proprietà esclusiva del marito.
Infine la corte conclude osservando che l’esistenza di un provvedimento di assegnazione non incide sulla pignorabilità dell’alloggio e, infatti, la volontà del legislatore «di assimilare ai meri fini della trascrizione, il diritto del l’assegnatario a quello del conduttore, così attribuendo al l’istituto un quoziente di opponibilità ai terzi, anche a prescindere dalla trascrizione» vale solo in caso di trasferimento del l’immobile. Al contrario, il diritto dell’assegnatario «non paralizza quello del creditore di procedere in executivis sul bene oggetto dell’assegnazione, pignorandolo e facendolo vendere coattivamente».

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