Rapina: nessuna attenuante per il “palo”
Quando si compie una rapina si era soliti considerare il c.d. “palo” come un ruolo di minor importanza. Non è così per la Cassazione che, con sentenza 46588, dep. il 15/12/2011, ha escluso l’applicazione dell’attenuante della minima partecipazione all’azione criminosa per il coimputato di rapina aggravata. Non c’è differenza tra chi aggredisce materialmente la vittima e il complice che riveste il ruolo del “palo” oppure quello di “autista” per la fuga in quanto è proprio grazie all’azione “marginale” di quest’ultimo che si garantisce il buon esito della rapina così come l’impunità dei responsabili.