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Reati fiscali: no alla confisca per equivalente

La Corte di Cassazione ha ricordato che “la confisca per equivalente prevista dall’articolo 19, comma 2, della predetta legge 231/2001 è applicabile esclusivamente con riferimento ai reati previsti dagli articoli 24 e seguenti, tra i quali non rientrano quelli fiscali di cui al Decreto Legislativo 74/2000”.

La terza sezione penale, con la Sentenza del 4 luglio 2012, n.25774, ha precisato che “deve essere in primo luogo affermata l’infondatezza della tesi, sostenuta dalla pubblica accusa ricorrente, che la confisca di beni equivalenti al profitto del reato possa essere disposta nei confronti di una persona giuridica al di fuori delle fattispecie criminose previste dalla legge n.231 del 2001.

Costituisce ormai consolidato principio di diritto che la confisca per equivalente assolve ad una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante l’imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile.

Tale misura ablatoria, pertanto, si connota per il carattere afflittivo e la consequenzialità con l’illecito proprie della sanzione penale, mentre esula dalla stessa qualsiasi funzione di prevenzione, che costituisce la principale finalità delle misure di sicurezza.

È stato conseguentemente affermato dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte che l’istituto della confisca per equivalente, di volta in volta esteso dal legislatore a nuove fattispecie di reato, non è applicabile retroattivamente.

Dalla natura di sanzione penale della confisca per equivalente deriva altresì la inapplicabilità dell’istituto nei confronti di un soggetto diverso dall’autore del reato ex articolo 27, comma 1, della Costituzione, a nulla rilevando, con riferimento alle persone giuridiche, il cosiddetto rapporto di immedesimazione organica del reo con l’ente del quale con compiti o poteri vari fa parte.

Del resto la legge 8 giugno 2001, n.231 ha configurato la responsabilità amministrativa della persona giuridica per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (articolo 5) dagli organi dell’ente o da persone loro sottoposte, sotto il profilo della culpa in eligendo o in vigilando (articoli 6 e 7), per l’ovvia impossibilità di estendere qualsiasi forma del sistema sanzionatorio penale a tale soggetto.

Ne consegue che la confisca per equivalente prevista dall’articolo 19, comma 2, della predetta legge 231/2001 è applicabile esclusivamente con riferimento ai reati previsti dagli articoli 24 e seguenti, tra i quali non rientrano quelli fiscali di cui al Decreto Legislativo 74/2000.

Deve essere solo fatta salva l’ipotesi in cui la struttura societaria costituisca un apparato fittizio, utilizzato dal reo proprio per porre in essere i reati di frode fiscale o altri illeciti, sicché ogni cosa fittiziamente intestata alla società sia immediatamente riconducibile alla disponibilità dell’autore del reato.”

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