Sentenze Cassazione

Atti persecutori e omicidio aggravato, reato complesso o concorso di reati?

Giurisprudenza penale – Cassazione – Sentenza – Concorso di reati – Reato complesso – Omicidio aggravato – Atti persecutori – Questione risolta – Condotte persecutorie 

Con la sentenza 14916/2021 le Sezioni Unite penali della Suprema Corte di Cassazione hanno deciso una interessante questione riguardante l’omicidio commesso dopo l’esecuzione di condotte persecutorie. Nello specifico, la Corte di Piazza Cavour ha affermato che “se, in caso di omicidio commesso dopo la esecuzione di condotte persecutorie poste in essere dall’agente nei confronti della medesima persona offesa, i reati di atti persecutori e di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen., concorrano tra loro o sia invece ravvisabile un reato complesso, ai sensi dell’art. 84, comma primo, cod. pen.”.

Leggi la sentenza n. 14916/2021

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Articolo 576 Codice Penale

Circostanze aggravanti. Ergastolo

Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo precedente è commesso:

1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2 dell’articolo 61;

2) contro l’ascendente o il discendente [540; 75], quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;

3) dal latitante, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;

4) dall’associato per delinquere [416], per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione;

5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 quinquies, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies;

5.1) dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612 bis nei confronti della stessa persona offesa;

5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio.

È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel numero 6 dell’articolo 61.

Articolo 84 Codice Penale 

Reato complesso

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato.

Qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non possono essere superati i limiti massimi indicati negli articoli 78 e 79.

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