Sentenze Cassazione

Cassazione, è reato gettare sigarette dal balcone

sigaretta sul balcone

Corte di Cassazione Civile – Sentenza n. 16459 dell’11 aprile 2013

 

Cassazione, è reato gettare sigarette dal balcone
Corte di Cassazione Civile – Sentenza n. 16459 dell’11 aprile 2013

I rapporti tra condomini spesso sono resi incandescenti proprio da alcune piccole abitudini di cui non si riesce a farne a meno. Gli esempi che si possono fare sono veramente tanti, fra tutti quello di mettersi a fumare dalla finestra di casa senza pensare che la cenere (e spesso anche il mozzicone) finisce tutta sul balcone dell’inquilino del piano di sotto (che magari aveva appena messo ad asciugare il bucato).

Fumare sul balcone, annaffiare le piante, sbattere i tappeti, pulire la tovaglia del pranzo e altre cose di questo genere (ripetute nel tempo) possono davvero far innervosire chi abita nell’appartamento sottostante.

E’ una questione di educazione e, pertanto, se non si presta la dovuta attenzione alle proprie azioni è facile che una sigaretta possa accendere una lite difficilmente risolvibile se non dopo tre gradi di giudizio.

Il caso che trattato dagli ermellini con la sentenza n. 16459 dell’11 aprile 2013, riguarda proprio una lite originata dalla cenere delle sigarette.

La Suprema Corte, condividendo la decisione dei giudici territoriali, ha ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 674 c.p. una donna accusata per aver gettato nel piano sottostante al suo appartamento rifiuti, quali cenere e cicche di sigarette, nonché detersivi corrosivi, quale candeggina.

Art. 674 Codice Penale

Chiunque getta o versa (1), in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte (2) a offendere o imbrattare o molestarepersone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, (3) provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammendafino a duecentosei euro (4) (5) (6) (7).

Note

(1) Commette reato chi innaffia vasi da fiori posti sui balconi lasciando gocciolare l’acqua sulla pubblica via, o chi sputa per strada.
Oggetto del getto sono corpi solidi, il versamento è di liquidi.

(2) Per la sussistenza del reato, doloso o colposo, non è richiesto un effettivo nocumento, essendo sufficiente l’idoneità della cosa gettata o versata o della emissione di gas, fumo o vapore, ad offendere, imbrattare o molestare persone.

(3) Per la punibilità delle emissioni previste dall’art. 674, non è, però, necessario che esse siano espressamente vietate dalla legge, ma debbono ritenersi non consentite anche le emissioni vietate o in contrasto con un provvedimento dell’autorità amministrativa, emanato in base a disposizioni legislative.

(4) Importo incrementato a norma dell’art. 113, c. 1, l. n. 689/1981.

(5) Oblabile ex art. 162bis.

(6) La giurisprudenza ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di una stalla da cui promanino continuamente esalazione maleodoranti.

(7) Cfr. art. 2, d.P.R. 24-5-1988, n. 203 in materia di inquinamento derivante da impianti industriali.

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