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Redditometro, l’onere della prova resta al Fisco

Redditometro, l’onere della prova resta al Fisco
Corte di Cassazione – Sentenza n. 23554/2012 depositata il 20 dicembre 2012

Secondo i giudici della Suprema Corte il redditometro non invertirà l’onere della prova nei confronti del contribuente e, pertanto, deve annoverarsi tra le presunzioni semplici.

Gli ermellini hanno chiarito che “l’accertamento sintetico disciplinato dall’articolo 38 Dpr n. 600/1973, già nella formulazione anteriore a quella successivamente modificata dall’articolo 22 del Dl 78/2010 tende a determinare, attraverso l’utilizzo di presunzioni semplici, il reddito complessivo del contribuente mediante i cosiddetti elementi indicativi di capacità contributiva stabiliti dai decreti ministeriali con periodicità biennale”.

In questo modo la Corte delimita l’azione della reale valenza del nuovo accertamento sintetico (redditometro).

Negli anni passati la Cassazione si era più volte pronunciata riguardo agli accertamento “standardizzati” tipo il (vecchio) redditometro cambiando anche idea inquadrandolo prima (sentenza n. 13289/2011) nella categoria delle presunzioni semplici e poi in quelle legali (Cass. 27545/2011).

Adesso gli ermellini stabiliscono che il giudice deve stabilire se la personalizzazione realizzata dall’ufficio integra i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici e, pertanto, l’onere probatorio inciderà innanzitutto in capo all’ufficio, che deve provare questa personalizzazione, in poche parole, per i Giudici di Piazza Cavour si torna di nuovo alla presunzione semplice non solo per il vecchio redditometro ma anche per il nuovo.

In conclusione, ciò che viene fuori dalla sentenza n. 23554 depositata il 20 dicembre 2012 è che il possibile accertamento non può riferire acriticamente i valori provenienti dal redditometro poichè non si è in presenza di un fatto noto decretato dalla legge (come lo era stato in precedenza) ma di una presunzione semplice.

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