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Requisiti da valutare nella diffamazione : verità, interesse alla notizia e continenza

Requisiti da valutare nella diffamazione : verità, interesse alla notizia e continenza.
Corte di Cassazione Sez. Quinta Pen. – Sent. del 25.10.2012, n. 41661 
La Cassazione ha trattato una caso molto interessante che riguardava una denuncia (all’Ordine) fatta (da una cliente) nei confronti di un commercialista accusato di “spartirsi clienti e onorari” con un avvocato. 
La vicenda ha avuto un esito molto incerto fino alla fine in quanto il processo per diffamazione sorto per la questione appena descritta ha portato, nella fase di merito, a decisioni dei giudici opposte e la donna, imputata del processo, é stata condannata in primo grado (Giudice di Pace) e assolta in appello (Tribunale di Milano).
In pratica, veniva presentato un esposto al consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti di Milano in cui si affermava lo spartimento di clienti ed onorari tra un commercialista e un suo amico avvocato. Dalla vicenda si creava un procedimento penale per diffamazione con tanto di costituzioni di parte civile.
Anche la Corte di legittimità ha fatto del suo meglio in termini di originalità e senza dare ragione o torto ai giudici territoriali si é limitata a dettare alcune precisazioni sull’argomento per poi annullare con rinvio la sentenza impugnata.
La Cassazione ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso del pubblico ministero e si é soffermata su alcuni punti per dare una migliore chiarezza sulla scansione del procedimento logico-giuridico da seguire in tema di accertamento della punibilità dell’imputato a titolo di diffamazione.
Per la Corte è necessario stabilire se il contenuto della comunicazione rivolta a più persone rechi in sé la portata lesiva della reputazione altrui, che costituisce il proprium del reato contestato.
Solo dopo che sia stato stabilito il concorso degli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, il giudice può valutare le situazioni tali che possano giustificare il fatto sotto il profilo della scriminante di cui all’art. 51 cod. pen. e, pertanto, verificare la sussistenza dei noti requisiti di verità, interesse alla notizia e continenza.
Per la Cassazione la sentenza del Tribunale di Milano, che ha sostanzialmente eluso l’obbligo di accertamento della verità dei fatti descritti nell’esposto, deve essere annullata e il giudice di rinvio, che si designa nello stesso Tribunale di Milano (in persona di altro magistrato), sottoporrà la vicenda a nuovo giudizio nell’osservanza dei principi suesposti.

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