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Resistenza a un pubblico ufficiale, non paga il taxi e prende a pugni due poliziotti

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Resistenza a un pubblico ufficiale, non paga il taxi e prende a pugni due poliziotti
Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Penale
Sentenza 17 – 30 giugno 2014, n. 28144
Presidente Di Virginio – Relatore Capozzi

La Corte di Piazza Cavour, con la sentenza che si riporta al link in fondo all’articolo, ha esaminato un caso relativo al mancato pagamento della corsa col taxi da parte del cliente che veniva svegliato da due poliziotti, chiamati dal tassista, i quali lo invitavano a saldare il conto.

L’uomo però non si è lasciato convincere e invece di pagare il conto ha preso a pugni i poliziotti finendo sotto processo penale per rispondere del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo una sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Verona la Corte d’appello di Venezia riformava detta decisione riconoscendo in capo all’imputato la responsabilità per il reato di cui all’articolo 337 c.p.

Articolo 337 Codice Penale
Resistenza a un pubblico ufficiale

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [339].

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia veniva proposto ricorso in Cassazione lamentando erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta esclusione della scriminante ex art. 393 bis c.p. ovvero di quella ex art. 4 d.lgt. 288/44, risultando illogica l’affermata irrilevanza della querela sporta dall’imputato e da sua madre in ordine alle arbitrarie modalità di accesso degli operanti all’abitazione ed alla loro aggressione ai danni dell’imputato.

La Cassazione però ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto generico poichè “con motivazione priva di vizi logici e giuridici la Corte veneziana ha escluso la ipotesi esimente ravvisata in primo grado in favore del ricorrente sul duplice rilievo costituito dall’aver gli operanti agito nell’ambito dei doveri d’istituto siccome allertati dalla denuncia di un tassista che aveva visto allontanarsi il ricorrente, servitosi del suo taxi, senza che egli facesse ritorno per pagarlo come prospettatogli“.

Inoltre, continuano i giudici, “negando la attualità e la proporzionalità tra offesa e reazione tenuto conto che l’imputato – a fronte del fastidio avvertito per essere stato svegliato – aveva colpito immediatamente con un violento pugno ad un occhio uno dei poliziotti, continuando ad insultare e minacciare i poliziotti fino ad essere bloccato solo dopo una violenta colluttazione“.

Pertanto, conclude la Corte, “del tutto correttamente è stata ritenuta ininfluente la diversa prospettazione contenuta nella querela proposta dall’imputato e dalla madre, oggetto di separato giudizio, ed a fronte della versione degli operanti che hanno assunto di aver avuto accesso alla abitazione dell’imputato con il consenso dei proprietari e considerata la modalità e durata dei fatti incompatibile con l’ipotizzata opposizione all’accesso. Nondimeno è corretta la osservazione della sentenza secondo la quale le lesioni patite dall’imputato risultano successive ai fatti oggetto del processo e, pertanto, non possono influire su di essi“.

Articolo 393 bis Codice Penale
Causa di non punibilità

Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341 bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

L’articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 dispone che non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 337 e all’articolo 339, comma 2, codice penale quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al reato preveduto nell’articolo 337 c.p. eccedendo con atti arbitrari i limiti delle proprie attribuzioni.

La scriminante prevista dall’articolo 4 del D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944 n. 288 ricorre quando il fatto delittuoso sia causato da un comportamento arbitrario del soggetto tutelato che ecceda i limiti e le finalità del potere attribuitogli nel pubblico interesse.

Leggi il testo della sentenza

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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