Sentenze Cassazione

Responsabilità penale dell’Amministratore per le insidie e i trabocchetti del condominio

Eliminare dall’area condominiale un’insidia o un trabocchetto deve considerarsi un intervento “sia conservativo del diritto sia manutentivo di ordine urgente anche a tutela della incolumità dei passanti e quindi determinante dell’obbligo di agire ex art. 40 comma 2 codice penale”.

In questo modo la Cassazione, con la sentenza 6 settembre 2012 numero 34147, introduce il principio di diritto che prevede la possibilità per l’amministratore del condominio di incorrere in una condanna penale qualora omettesse di realizzare quegli  interventi di manutenzione necessari sullo stabile condominiale e, sfortunatamente, qualcuno si facesse male (art. 590 commi 1 e 2 del codice penale).

Il caso che ha permesso agli ermellini di affrontare tali argomentazioni riguardava la caduta di una donna e la conseguente frattura omerale (guaribile in 40 giorni) procuratasi inciampando mentre si accingeva ad entrare in farmacia.

Proprio di fronte alla farmacia (situata al piano terra di uno stabile condominiale) vi era un avvallamento che si era creato tra il pavimento e un tombino destinato alla raccolta di acque reflue che l’amministratore di condominio aveva omesso di ripristinare.

La vicenda appena esposta originava un procedimento che nella fase di merito si concludeva con una condanna penale e un risarcimento in favore della parte civile.

Secondo l’analisi effettuata al caso di specie da parte della Suprema Corte di Cassazione il giudice territoriale ha ricostruito l’accaduto con un adeguato apprezzamento delle risultanze processuali, facendo emergere come dato certo che i dislivelli che si erano creati non erano mai stati oggetto di interventi diretti ad eliminare il pericolo per chi vi transitava.

Per la Corte la colpa per aver omesso di sistemare il passaggio pedonale o quantomeno di ridurne la pericolosità “con idonee delimitazioni” ricade esclusivamente in capo all’amministratore.

Infatti, nella parte motiva della sentenza, si legge che l’amministratore riveste “una specifica posizione di garanzia, e su esso grava l’obbligo ex art. 40 cpv. codice penale di attivarsi al fine di rimuovere, nel caso di specie, la situazione di pericolo per l’incolumità del terzi”.

La Corte inoltre osserva che l’obbligo di eliminare le situazioni di pericolo, non è subordinato alla preventiva delibera dell’assemblea e, più nello specifico precisa che il disposto di cui all’art. 1130 n. 4 del codice civile “viene invero interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che sull’amministratore grava il dovere di attivarsi a tutela dei diritti inerenti le parti comuni dell’edificio, a prescindere da specifica autorizzazione dei condomini ed a prescindere che si versi nel caso di atti cautelativi ed urgenti (cfr. Sez. 4 n. 3959 del 2009; Sez. 4 n. 6757 del 1983). Dalla lettera dell’art. 1135, ultimo comma del codice civile si evince peraltro a contrario che l’amministratore ha facoltà di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria, in caso rivestano carattere di urgenza, dovendo in seguito informare l’assemblea”.

In conclusione, la Quarta Sezione Penale ha confermato la condanna per lesioni colpose inflitta dai giudici di merito all’amministratore di condominio poiché aveva omesso, per imprudenza, imperizia e negligenza, di eseguire i lavori di ripristino dell’avvallamento esistente nei pressi di un tombino posto sul marciapiede condominiale, causando così la suddetta caduta.

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