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Responsabilità processuale aggravata inammissibile se proposta innanzi al giudice dell’opposizione agli atti esecutivi

Responsabilità processuale aggravata inammissibile se proposta innanzi al giudice dell’opposizione agli atti esecutivi
Corte di Cassazione – sentenza n. 1590 depositata il 23 gennaio del 2013

La Suprema Corte di Cassazione, in tema di responsabilità processuale aggravata, ha ritenuto inammissibile la domanda di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. proposta innanzi al giudice dell’opposizione agli atti esecutivi.

In particolare la Corte ha osservato che, “chi intende chiedere il risarcimento del danno per l’inizio o il compimento dell’esecuzione forzata in mancanza di titolo esecutivo, originaria o sopravvenuta a seguito dell’accertamento dell’inesistenza del diritto di procedere in via esecutiva, può avanzare la relativa domanda, ai sensi dell’articolo 96 secondo comma cod. proc. civ., dinanzi al giudice del giudizio di merito, nel quale il titolo esecutivo si è formato, ovvero dinanzi al giudice dell’opposizione all’esecuzione”.

Con la sentenza n. 1590 depositata il 23 gennaio del 2013 gli ermellini precisano che “la decisione in ordine alla responsabilità aggravata ex art. 96, comma secondo, cod. proc. civ. è devoluta in via esclusiva, sia per l’an che per il quantum, al giudice cui spetta di conoscere il merito della causa. In coerenza con tale principio si deve affermare che la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 2, c.p.c. del creditore procedente va rivolta al giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stata iniziata o compiuta l’esecuzione forzata” e il fatto che la ricorrente ha espressamente invocato “l’applicazione del secondo comma del più volte richiamato art. 96 c.p.c. nell’ambito di un giudizio introdotto ai sensi dell’art. 617 c.p.c. così proponendo una domanda inammissibile”.

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