Se non si celebra il matrimonio anche la casa donata agli sposi va restituita
Giurisprudenza Cassazione civile ordinanza n. 29980/2021
Giurisprudenza Cassazione civile ordinanza 29980/2021 – Sentenza – Promessa matrimoniale sposi donazione indiretta immobile e restituzione doni
La prima sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29980 del 25 ottobre 2021 che si riporta in fondo all’articolo, ha trattato il caso della donazione indiretta di un immobile tra futuri sposi e, dunque, ne ha approfittato per fare qualche chiarimento in tema di doni fatti a causa della promessa matrimoniale (ex art. 80 cod.civ.).
In particolare si legge in sentenza: “i doni tra fidanzati, di cui all’art. 80 c.c., non essendo equiparabili nè alle liberalità in occasione di servizi, nè alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, nè alle liberalità d’uso, ma costituendo vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice, possono essere integrati anche da donazioni immobiliari, ivi comprese le donazioni indirette;
– anche in questa eventualità, ai fini dell’azione restitutoria, occorre accertare sempre e soltanto che i doni siano stati fatti “a causa della promessa di matrimonio”, e che si giustifichino per il sol fatto anzidetto, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione al di fuori di questo;
– tale circostanza opera nel contesto di una presupposizione, sicchè ove sia accertato il sopravvenuto venir meno della causa donandi (in caso di donazione indiretta immobiliare fatta in previsione di un futuro matrimonio poi non celebrato) si determina la caducazione dell’attribuzione patrimoniale al donatario senza incidenza, invece, sull’efficacia del rapporto fra il venditore e il donante, il quale per effetto di retrocessione viene ad assumere la qualità di effettivo acquirente“.
Per saperne di più:
Cassazione Civile I Sezione n.29980-2021
Articolo 80 Codice Civile – Restituzione dei doni
Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto [785].
La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s’è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti [2964 ss.].