Sentenze Cassazione

Rilascio immobile, restituzione del deposito cauzionale e obblighi contrattuali

locazione non abitativo

Rilascio immobile, restituzione del deposito cauzionale e obblighi contrattuali
Corte di Cassazione, sezione VI Civile – 3,
Ordinanza 13 novembre 2014 – 25 febbraio 2015, n. 3882
Presidente Finocchiaro – Relatore Cirillo

La Cassazione, con l’ordinanza che di seguito si riporta, ha esaminato un caso relativo all’obbligazione nascente al termine della locazione tra locatore e conduttore ovvero la restituzione del deposito cauzionale versato.

La Corte ha precisato che tale obbligo nasce al momento in cui viene rilasciato l’immobile locato e, con riferimento al caso oggetto d’esame, ritenedo fondata la lamentata violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell’art. 416 del codice di procedura civile rappresentata dal ricorrente, ha osservato che “La Corte d’appello, infatti, nel confermare sul punto la decisione del Tribunale, ha osservato che l’obbligo di restituzione del deposito cauzionale non era configurabile, nella specie, in capo al locatore, perché dalla corrispondenza esistente tra le parti risultava che il medesimo aveva lamentato l’esistenza di danni cagionati dal conduttore, avanzandone anche «generica richiesta di risarcimento». È tuttavia da condividere il rilievo della società ricorrente secondo cui, una volta che la locazione si è conclusa con la restituzione del bene, il locatore non può rifiutarsi di restituire il deposito sulla base di generiche contestazioni o, semplicemente, riservandosi di agire in un separato giudizio per il risarcimento dei danni. Valgono, al riguardo, le sentenze di questa Corte secondo le quali l’obbligazione del locatore di restituire al conduttore il deposito cauzionale dal medesimo versato in relazione gli obblighi contrattuali sorge al termine della locazione non appena avvenuto il rilascio dell’immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell’immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l’attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione

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