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Risoluzione del contratto d’affitto per gli inadempimenti del conduttore.

In materia di contratto d’affitto la Cassazione di recente ha avuto modo di fare alcune importanti osservazioni relative allo scioglimento dello stesso in conseguenza di gravi e rilevanti inadempimenti del conduttore.

Nello specifico tali inadempimenti riguardavano il mancato pagamento di tre mensilità ma la Corte si è soffermata anche sui versamenti effettuati, che avvenivano sempre molto tempo «oltre il termine indicato in contratto».
La Suprema Corte poi, nel valutare il caso, ha osservato che la flessibilità mostrata da parte del locatore non puó servire a modificare le condizioni contrattuali stabilite in origine sostenendo che “una prassi non è idonea a modificare i patti contrattuali adottati per iscritto, con cui era previsto l’obbligo del pagamento del canone”.
Pertanto, con la sentenza 7629/2012, la Suprema Corte, “tenendo conto della reiterata tardività nel pagamento dei canoni” ha ritenuto che “la complessiva condotta della conduttrice integrava un inadempimento di non scarsa importanza”.
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 7629/12; depositata il 16 maggio)

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
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