ll ds non può sospendere l’insegnante
Sentenza n. 23524 del 2021
Il caso di un insegnante sospeso dall’insegnamento per tre giorni dal dirigente scolastico è arrivato fino alla Corte di Piazza Cavour.
La questione controversa riguardava – in generale – una questione di competenza che secondo il Ministero sarebbe del dirigente scolastico (a promuovere e concludere il procedimento disciplinare) in base all’entità della sanzione applicata in concreto (inferiore a 10 gg).
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, che si riporta integralmente al link in fondo all’articolo, ha ribadito quanto già espresso con la decisione n. 28111 del 2019 in cui viene affermato il seguente principio di diritto “in tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell’organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare“.
Nel caso di specie, la Corte, rigettando il ricorso, ha precisato che sussiste la competenza dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) e non quella del dirigente scolastico.
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