Sentenze Cassazione

Scacco matto degli abogados. Nessun abuso del diritto.

Sentenza Torresi, scacco matto degli abogados. Nessun abuso del diritto.

In questa pagina tratteremo l’ormai famoso caso dei fratelli “Torresi” che, nell’evoluzione della vicenda degli abogados, ha permesso a questi ultimi di chiudere definitivamente la “partita” dando loro la possibilità di esercitare all’interno dei Paesi membri dell’Unione Europea. 

La questione relativa all’abilitazione ottenuta fuori dai nostri confini nazionali mediante la homologacion l’avevamo già esaminata (abilitazione in Spagna) raccontando chiaramente cos’è la prueba de aptitud ( anche chiamata prueba de conjunto) ed elencando le sentenze che negli ultimi anni hanno sempre dato ragione agli abogados, nonostante il palese disaccordo del CNF che, in diverse occasioni, ha cercato di ostacolare la cd. via spagnola e, a tal fine si ricorda il durissimo parere n. 17/2009 con cui il Consiglio Nazionale Forense (forse influenzato dalla  sentenza Cavallera ) che diede quando fu “chiamato in causa” da alcuni Consigli dell’Ordine degli Avvocati al fine di chiarire la propria posizione in merito ai laureati in giurisprudenza in possesso di titolo professionale abilitante all’esercizio della professione forense ottenuto in altro Stato Membro che chiedessero l’iscrizione ai sensi della direttiva 98/5.  La risposta delle Corti Europee non si fece attendere e gli avvocati stabiliti continuarono a fare sogni tranquilli grazie allsentenza Koller che smontava totalmente quanto posto alla base del parere fornito dal CNF.

Arriviamo al caso Torresi

Sommariamente : I cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi hanno entrambi conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell’equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza (Licenciado en Derecho). Ciò li ha autorizzati ad iscriversi come «abogado ejerciente» presso l’ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all’estero («avvocati stabiliti»). Le loro domande trovavano fondamento nella normativa italiana che traspone la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati, la quale consente agli avvocati di esercitare in altri Stati membri con il titolo ottenuto nel loro Stato di origine. Dal momento che il Consiglio dell’Ordine non aveva preso una decisione entro il termine prescritto, i signori Torresi hanno proposto ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF), il quale ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva osti a che uno Stato membro rifiuti, con la motivazione dell’abuso del diritto, l’iscrizione all’albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati stabiliti, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine.

Lo scorso aprile, con il comunicato stampa 59/14 – Conclusioni dell’avvocato generale nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13

L’articolo 3 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica osta alla prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell’abuso del diritto, l’iscrizione all’albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all’estero, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nello Stato membro precedente.

A parere dell’avvocato generale Nils Wahl, “il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non costituisce un abuso del diritto“.  Pertanto, “La prassi di rifiutare ai propri cittadini che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all’estero pregiudica il corretto funzionamento della direttiva e compromette i suoi obiettivi“.

Da qui si arriva dunque alla sentenza – Lussemburgo, 17 luglio 2014 – Sentenza nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13 

Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi / Consiglio dell’ordine degli avvocati di Macerata

Corte di giustizia dell’Unione europea – Leggi comunicato stampa n.103/14 e poi non dimenticarti di leggere anche il testo della sentenza della Corte (Grande Sezione) 17 luglio 2014.

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