Sentenze Cassazione

Cassazione, vietato chiudere la scala condominiale

Cassazione, vietato chiudere la scala condominiale
Corte di Cassazione – Seconda Sezione Civile – Sentenza numero 4419 del 21 febbraio 2013

La Suprema Corte ha stabilito che la scala comdominiale essendo di proprietà di tutti i comdomini non può essere chiusa con una scala neppure quando uno dei condomini sia proprietario di un intero piano (ad es. l’ultimo) poichè in tal modo si escluderebbe gli altri da parte della proprietà comune.

In buona sostanza, è del tutto irrilevante il fatto che quel tratto di scala sia utilizzata solo ed esclusivamente da un solo condomino poichè la proprietà condominiale resta comunque di tutti, anche di coloro che abitano nei piani sottostanti anche se non la usano.

Questo è quello che emerge dalla sentenza n. 4419 del 21 febbraio del 2013 dalla seconda sezione civile della corte di cassazione del 21 febbraio 2013 in cui Piazza Cavour, richiamando l’art. 1117 n. 1 del codice civile ( che in materia di condominio tratta sulle questioni relative alle parti comuni dell’edificio), ha affermato che se il bene è comune tutti sono interessati alla sua conservazione indipendentemente dall’uso concreto che se ne possa fare.

Secondo quanto stabilisce l’art. 1117 c.c. infatti :
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune;
2) i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

La Cassazione ha preso come punto di riferimento questo articolo per esaminare il caso di numerosi condomini che protestavano contro la decisione autonoma presa dall’inquilino dell’ultimo piano di chiudere la scala (nel tratto che porta ai suoi appartamenti) con una porta.

Gli ermellini, ribaltando la decisione presa dai giudici di appello, hanno deciso che la “porta della discordia” deve essere rimossa perchè la scala del condominio è un bene comune e deve restare tale poichè una qualsiasi chiusura (come una porta) escluderebbe l’altrui proprietà.

La Cassazione ha ritenuto errata la decisione presa dai giudici di merito laddove hanno ritenuto raggiunta la prova di una proprietà esclusiva per il fatto che l’immobile era stato venduto con tutti gli accessori.

Secondo i giudici del Palazzaccio la scala condominiale non può considerarsi un accessorio della proprietà singola e col termine “accessori” si fa riferimento a servizi, disimpegni, magazzini ma non certo le scale.

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