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Sentenza – Nonni, danni morali e convivenza

Sentenza – Danni morali per i nonni anche se manca la convivenza

Suprema Corte di Cassazione Penale Terza Sezione
Sentenza 4 giugno – 11 luglio 2013, n. 29735
Presidente Teresi – Relatore Ramacci

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 29.5.2009, ha confermato la decisione con la quale, in data 20.12.2008, il Tribunale di Siena aveva affermato la responsabilità di F.S. per il reato di omicidio colposo conseguente ad incidente stradale, commesso in danno di G..C. , il quale viaggiava a bordo dell’autovettura condotta dall’imputato.

La Corte territoriale fondava il proprio giudizio sulla violazione, da parte dell’imputato, del comportamento prudenziale in quanto, postosi alla guida dell’autovettura con tasso alcolico elevato, nell’affrontare una curva sinistrorsa perdeva il controllo del mezzo andando a collidere contro un albero posto oltre il margine destro della carreggiata, così cagionando al trasportato lesioni che provocavano grave danno neurologico centrale e, successivamente, il decesso, avvenuto il (omissis) .

Avverso tale pronuncia il predetto imputato proponeva ricorso per cassazione, che la Quarta Sezione Penale di questa Corte rigettava con sentenza n. 45434 del 27.12.2010.

2. Il F. proponeva ricorso ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., rilevando che la Corte aveva omesso di pronunciarsi sul motivo di ricorso riguardante la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dei nonni della vittima, che era stato oggetto di contestazione in ragione del fatto che gli stessi non convivevano con il nipote deceduto ed essendo la convivenza necessario presupposto per la richiesta iure proprio del risarcimento del danno non patrimoniale.

Con sentenza n. 11411 dell’11.3.2013, questa Sezione ha annullato la decisione della Quarta Sezione limitatamente all’omesso esame del motivo di ricorso concernente il risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, nonni del deceduto, rilevando che effettivamente era stata omessa ogni valutazione del motivo di ricorso, del quale non veniva neppure fatta menzione; conseguentemente è stata fissata nuova udienza dinanzi a questa stessa Sezione per l’esame del motivo.

Considerato in diritto

3. Il motivo è infondato.

L’art. 74 cod. proc. pen. stabilisce che l’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno, di cui all’art. 185 cod. pen., può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno, ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell’imputato e del responsabile civile.

Secondo quanto osservato dalla giurisprudenza di questa Corte, tale norma distingue il diritto al risarcimento “iure proprio”, che è il diritto del soggetto al quale il reato ha direttamente recato danno, dal diritto al risarcimento “iure successionis”, che spetta solo ai successori universali e che sorge quando si sia verificato un depauperamento del patrimonio della vittima in conseguenza dell’accadimento. Ne discende che i successibili, che non siano, in concreto, anche eredi, non possono agire “iure successionis”, non escludendosi però, per i successibili che siano prossimi congiunti della vittima, la legittimazione ad agire “iure proprio” per il ristoro dei danni patrimoniali e, soprattutto, non patrimoniali sofferti, (così Sez. IV n. 38809, 21.10.2005. Conf. Sez. Il n. 14251, 11 aprile 2011).

La richiamata decisione, che riconosceva la legittimazione alla costituzione di parte civile delle nonne della vittima di omicidio colposo da incidente stradale, osservava che dette ascendenti, in ragione della dottrina e della costante giurisprudenza, ben possano collocarsi tra i soggetti cui il reato ha recato danno, sia esso patrimoniale o, sopratutto, non patrimoniale, ponendo l’accento sul ruolo assunto nel tempo dai nonni quali supplenti dei genitori, impegnati entrambi, nella maggioranza dei casi, in attività di lavoro, circostanza, questa, che li lega maggiormente nel passato ai nipoti, anche se ormai adulti.

Con l’occasione, si riaffermava anche il principio secondo il quale i prossimi congiunti della vittima, indipendentemente dalla loro qualità di eredi, sono legittimati ad agire per il ristoro dei danni morali sofferti a causa della morte del congiunto, a nulla rilevando la convivenza o meno con la vittima, in presenza del vincolo di sangue che risente, sul piano affettivo, della1 morte, ancorché colposa, del congiunto (Sez. I n. 25323, 11 giugno 2003).

4. La giurisprudenza civile di questa Corte, dando atto di due contrapposti orientamenti, ha recentemente richiamato un indirizzo risalente nel tempo, affermando che nell’ambito del danno non patrimoniale da perdita di congiunto, il rapporto reciproco tra nonni e nipoti, per essere giuridicamente qualificato e rilevante deve essere ancorato alla convivenza, escludendo che, in assenza di questo presupposto, possa provarsi in concreto l’esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da affetto reciproco e solidarietà con il familiare defunto (Sez. III civ. n. 4253, 16 marzo 2012, che riprende Sez. III civ. n. 6938, 23 giugno 1993, menzionata anche in ricorso).

Le ragioni sulle quali si fondano tali conclusioni vengono individuate: nella configurazione “nucleare” della famiglia, incentrata su coniuge, genitori e figli, come emergente dalla Costituzione; nella posizione dei nonni nell’ordinamento giuridico, in quanto le disposizioni civilistiche che, specificamente, li concernono non consentono di poter fondare un rapporto diretto, giuridicamente rilevante, tra nonni e nipoti, evidenziando, invece, un rapporto mediato dai genitori o di supplenza; la necessità di bilanciare l’esigenza di evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati con quella di assicurare la tutela di valori costituzionalmente garantiti.

Viene dunque individuata la convivenza come “connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico”, specificando che “solo in tal modo il rapporto tra danneggiato primario e secondario assume rilevanza giuridica ai fini della lesione del rapporto parentale, venendo in rilievo la comunità familiare come luogo in cui, attraverso la quotidianità della vita, si esplica la personalità di ciascuno (art. 2 Cost.)”.

5. Nell’affermare tali principi, la ricordata decisione richiama, quale precedente di rilievo, la già citata sentenza n. 6938/93, sostenendo che la stessa, ai fini della risarcibilità del danno ai nonni, “ha ritenuto necessaria la convivenza”.

In realtà, dalla lettura della motivazione si evince che tale requisito è menzionato a mero titolo esemplificativo e non quale condizione necessaria per la risarcibilità del danno.

Viene infatti richiamato il principio secondo il quale la risarcibilità dei danni morali per la morte di un congiunto causata da atto illecito penale richiede, oltre all’esistenza del rapporto di parentela, il concorso di ulteriori circostanze tali da far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo valido sostegno morale, rilevando che deve tuttavia considerarsi come il legislatore non abbia inteso estendere la tutela ad un numero, a volte indeterminato, di persone le quali, “pur avendo perduto un affetto non hanno una posizione qualificata perché venga in considerazione la perdita di un sostegno morale concreto” e, trattandosi nel caso esaminato di nonni, soggetti che non hanno un vero e proprio diritto ad essere assistiti anche moralmente dai nipoti, si osserva che si rende necessario “…oltre il vincolo di stretta parentela, un presupposto (es. convivenza) che riveli la perdita appunto di un valido e concreto sostegno morale (presupposto che la Corte di merito non ha ravvisato)” Anche l’altra decisione indicata a sostegno della tesi sostenuta (Sez. III civ. n. 10823, 11 maggio 2007) non sembra, ad avviso del Collegio, ritenere la convivenza quale presupposto indefettibile del diritto al risarcimento in ipotesi similari, poiché in essa la circostanza della documentata convivenza del prossimo congiunto viene considerata quale elemento dal quale trarre la presunzione di un legame giuridico affettivo di particolare intensità.

6. Il diverso indirizzo, invece, pone l’accento sulla lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili determinato dal decesso del congiunto e la conseguente perdita dell’unità familiare quale perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come società naturale, escludendosi che l’assenza di coabitazione possa essere considerata elemento decisivo di valutazione qualora sia “imputabile a circostanze di vita che non escludono il permanere dei vincoli affettivi e la vicinanza psicologica con il congiunto deceduto” (Sez. III civ. 15019, 15 luglio 2005; Sez. III civ. 16716, 7 novembre 2003) V. anche Sez. IV n. 20231/2012 Rv. 252683.

7. Ritiene il Collegio, alla luce dei precedenti richiamati, che non possa ritenersi determinante, come sostenuto dal ricorrente, il requisito della convivenza, poiché attribuire a tale situazione un rilievo decisivo porrebbe ingiustamente in secondo piano l’importanza di un legame affettivo e parentale la cui solidità e permanenza non possono ritenersi minori in presenza di circostanze diverse, che comunque consentano una concreta effettività del naturale vincolo nonno-nipote: ad esempio, una frequentazione agevole e regolare per prossimità della residenza o anche la sussistenza – del tutto conforme all’attuale società improntata alla continua telecomunicazione – di molteplici contatti telefonici o telematici. A ben guardare, anzi, è proprio la caratteristica suddetta di intenso livello di comunicazione in tempo reale che rende del tutto superflua la compresenza fisica nello stesso luogo per coltivare e consentire un reale rapporto parentale e ciò vale tanto per i nonni verso i nipoti quanto – il che è assai comune oggi, senza peraltro, significativamente, porre in dubbio o in una posizione di deminutio la risarcibilità – per i genitori verso figli che lavorano o studiano in altra città o addirittura all’estero.

Occorre, pertanto, prescindere da presunzioni generali juris et de jure – che ontologicamente potrebbe imporre, d’altronde, solo il legislatore entro i principi costituzionali e comunitari di tutela dei diritti dell’uomo – diversa essendo la modalità operativa dell’interprete, il quale non potrà che utilizzare quale parametro il concreto configurarsi delle relazioni affettive e parentali in ragione di peculiari condizioni soggettive e situazioni di fatto singolarmente valutabili, escludendo ogni carattere risolutivo della convivenza, che costituisce comunque un significativo elemento di valutazione in assenza del quale, tuttavia, può comunque dimostrarsi la sussistenza di un concreto pregiudizio derivante dalla perdita del congiunto.

Del resto, la condivisibile esigenza certezza del diritto vivente nel senso di stornare pretese risarcitorie strumentali (o comunque dirette ad abusare del sistema assicurativo della responsabilità civile laddove è obbligatorio) da parte di soggetti di fatto distanti dalla rete affettiva familiare è già adeguatamente garantita da una corretta gestione della causa in sede di merito per pervenire all’accertamento del diritto risarcitorio, cioè dall’adempimento completo dell’onere probatorio da parte del soggetto che chiede risarcimento – non sussistendo alcuna praesumptio a suo favore – che deve essere dal giudice attentamente verificato.

Non appare convincente, infine, il riferimento, per giungere alla conclusione qui non condivisa, ad un concetto di “famiglia (anche di fatto) nucleare, incentrata su coniuge, genitori figli” che si assume delineato dalla Carta costituzionale.

L’art. 29 Cost. stabilisce, nel primo comma, che “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”, esprimendo così una configurazione dell’istituto familiare non coincidente con il genus sociologico della famiglia nucleare (insorto come storica contrapposizione all’ormai meramente storico genus della famiglia gerarchico-patriarcale) bensì quale società naturale, cioè estrinsecazione – giuridicamente concretizzata dal matrimonio, laddove i rapporti di fatto, si nota per inciso, sono evincibili dall’art. 2 Cost. – dei più essenziali e innati rapporti umani sul piano affettivo e biologico; ed infatti il matrimonio costituisce il presupposto giuridico della famiglia attraverso l’unione tra i coniugi ma crea anche evidenti vincoli tanto con i discendenti che con gli ascendenti dei coniugi stessi, circostanza della quale ritiene il Collegio possa trovarsi conferma nelle disposizioni civilistiche richiamate anche nella menzionata decisione (artt. 148, 155, 336, 348 cod. civ.), dove il ruolo dei nonni in esse delineato, ancorché rispetto a situazioni specifiche, li colloca con certezza entro l’ambito del nucleo familiare senza peraltro alcun riferimento alla condizione o meno di conviventi.

D’altronde, come già più sopra si rilevava, non si può non constatare – se si vuole mantenere quell’attenzione anche sociologica che dal riferimento alla famiglia nucleare pare emergere – come la convivenza assuma una minore incidenza anche nell’ambito del rapporto tra coniugi e tra questi ed i figli, che non perde certo consistenza in presenza di situazioni che traggono origine da fenomeni assai diffusi quali, ad esempio, l’emigrazione o l’allontanamento, anche per lunghi periodi, dalla comune residenza per ragioni di lavoro o di studio.

8. Ciò posto, si osserva che gli aspetti sopra illustrati sono stati doverosamente tenuti in considerazione dai giudici del gravame nel caso in esame, laddove, pur dando atto dell’assenza di convivenza, si è motivatamente posta in luce la intensità del legame venutosi a creare tra il deceduto e i nonni a causa della precedente perdita, in analoghe circostanze, di altro nipote che, nel 2001, decedeva anch’egli in occasione di un incidente.

Si tratta di argomentazioni perfettamente in linea con i principi in precedenza menzionati a fronte dei quali si oppone, in ricorso, il mero richiamo di un precedente difforme, senza alcuna specifica censura delle argomentazioni poste a sostegno della decisione sul punto.

9. Va infine ricordato che ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l’azione dell’autore dell’illecito, essendo sufficiente l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, poiché tale pronuncia infatti costituisce una mera “declaratoria juris” da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione. (Sez. VI n. 14377, 1 aprile 2009; Sez. III n. 16575, 2 maggio 2007; Sez. VI n. 12199, 29 marzo 2005; Sez. IV n. 1045, 26 gennaio 1999; Sez. VI n. 9266, 26 agosto 1994; Sez. I n. 3220, 18 marzo 1992; Sez. II n. 11813, 7 settembre 1989; Sez. III n. 2515, 24 febbraio 1987; Sez. II n. 3301, 11 aprilel985; Sez. II n. 9599, 15 novembre 1983).

10. Alla luce dei richiamati principi, pienamente condivisi dal Collegio, appare evidente la infondatezza del motivo di ricorso.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

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