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Sentenza – Affidamento in prova ai servizi sociali

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Sentenza – Affidamento in prova ai servizi sociali e collegamenti con la criminalità organizzata

La Suprema Corte di Cassazione I Sezione Penale
Sentenza del 28/01/2014 – dep.14/02/2014 n.7304
Dott. GIORDANO Umberto – Presidente –
Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. TARDIO Angela – Consigliere –
Dott. BONITO Francesco M.S – Consigliere –
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente: 

sentenza

sul ricorso proposto da:
B.L. N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 5094/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO, del
21/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott.
Aniello Roberto, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica
presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso
con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

RILEVA IN FATTO E DIRITTO

1. – Con ordinanza deliberata il 21 febbraio 2013 e depositata il 28 febbraio 2013, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha dichiarato inammissibili le richieste del condannato B.L. di applicazione delle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale e, gradatamente, di della semilibertà, motivando che, avuto riguardo al titolo del delitto pel quale era stata inflitta la pena in espiazione (corruzione aggravata ai sensi del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio, 1991, n. 203), ostava la carenza dei requisiti, prescritti dall’articolo 4 bis dell’Ordinamento penitenziario, della collaborazione colla giustizia (ovvero della impossibilità o della irrilevanza della collaborazione in parola) e della comprovata esclusione di collegamenti attuali colla criminalità organizzata.

2. – Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Cavarretta Michele, mediante atto s.d. depositato il 22 marzo 2013, col quale ha denunziato violazione dell’art. 4 bis, comma 1 bis, dell’Ordinamento penitenziario mancanza e manifesta illogicità della motivazione, ritenuta meramente apparente.

Il difensore, censurando l’omessa valutazione in proposito, oppone il favorevole scrutinio (circa la esclusione della attualità delle pericolosità) operato dal giudice della prevenzione che ha respinto la proposta avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo nei confronti del ricorrente.

A corredo del ricorso il ricorrente ha prodotto in copia i decreti del Tribunale ordinario di Trapani, 12 ottobre 2012, e della Corte di appello di Palermo, 16 maggio 2012, relativi al giudizio di prevenzione.

3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, mediante atto del 25 settembre 2013, ha obiettato: “il giudicato in materia di prevenzione non può direttamente refluire sulla valutazione in tema di benefici penitenziari”; osta, inoltre, alla applicazione della misure alternative invocate la carenza del requisito della collaborazione colla giustizia (ovvero, in alternativa, della impossibilità o inesigibilità della collaborazione).

4. – Il ricorso è infondato.

Come esattamente osservato dal Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte nella requisitoria scritta “la mancata prova della attualità della pericolosità”, ritenuta dal giudice della prevenzione “non equivale alla prova della esclusione della attualità” di collegamenti colla criminalità organizzata.

Nè, peraltro, il ricorrente ha confutato la carenza del requisito della collaborazione colla giustizia.

Conclusivamente non si apprezza la ricorrenza nè del vizio della violazione di legge, nei dei vizi della mancanza e della illogicità della motivazione, peraltro in ammissibilmente dedotti dal difensore promiscuamente “in forma perplessa o alternativa” (v. in tema di denunzia indiscriminata della “mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione” Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010 – dep. 23/08/2010, T., Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 – dep. 12/01/2012, Bidognetti e altri, Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012 – dep. 06/08/2012, Sardo e altro, Rv. 254329).

Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2014

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