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Sentenza – Indizi, colpevolezza, intercettazioni telefoniche

corte di cassazione civile

 

Sentenza – Indizi, colpevolezza, intercettazioni telefoniche
Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Penale
Sentenza 6 – 21 maggio 2014, n. 20770
Presidente Ippolito – Relatore Paternò Raddusa

Ritenuto in fatto

1. F.G. tramite il difensore fiduciario propone ricorso per cassazione avverso la ordinanza con la quale il Tribunale dei riesame di Palermo ha confermato la ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del medesimo tribunale nei confronti dell’odierno ricorrente, gravemente indiziato del reato di cui all’art 416-bis cod. pen. Ciò per avere fatto parte della famiglia mafiosa di Castelvetrano, intervenendo in riunioni con altri associati, comunicando loro le decisioni del capo latitante dell’associazione M.M., contribuendo al sostentamento della famiglia, dei detenuti e dello stesso M., così consentendogli lo svolgimento delle funzioni apicali. La misura cautelare è anche riferita al reato di cui agli artt. 56 e 629, commi primo e terzo, cod. pen., aggravato ex art. 7 legge 203/91 perché, in concorso con P.M., avrebbe realizzato atti diretti in modo non equivoco a costringere R.C. e V.C. a consegnare la somma di euro 100.000.
2. Il ricorrente deduce tre motivi.
2.1. Con il primo adduce violazione degli artt. 125 comma 1, 192, commi 3 e 4, 273 cod. proc. pen., 379, e 416-bis cod. pen., nonché motivazione illogica, assente o contraddittoria, con riferimento alla gravità indiziarla della partecipazione associativa.
Dalla indagine cui era sottoposto dal 2007, in ragione del suoli legami familiari con esponenti di spicco del mandamento di Castelvetrano, sarebbe emersa solo la presenza di contatti con stretti familiari, privi di valenza significativa rispetto alla contestata partecipazione associativa. l’interessamento alle vicende della “Edil Magasal”, ad esempio, va letta nell’ottica degli interessi imprenditoriali dello zio S.M. e non si connota per la presenza di contatti con associati o altri profili rivelatori della partecipazione associativa. In ordine alla “BF Costruzioni”, il compendio accusatorio scaturisce dalle dichiarazioni del C. e da alcune intercettazioni. Manca, tuttavia, con riferimento alle prime, ogni valutazione sull’attendibilità soggettiva del chiamante e sui necessari riscontri delle dichiarazioni rese. Considerando che il C. ha reso dichiarazioni dopo l’esecuzione, anche nei suoi confronti, della medesima ordinanza custodiale, quanto da lui narrato finisce per essere viziato dalla conoscenza che egli aveva del predetto provvedimento. Il contenuto delle stesse intercettazioni, poi, non sostanzia la ritenuta gravità indiziaria.
In ordine alla qualificazione giuridica del fatto, il ricorrente si duole che non sia stata ritenuta la fattispecie di cui all’art. 379 cod. pen. il riferimento, inoltre, alla tentata estorsione di cui al capo 7, a prescindere dalla sussistenza del reato sotto il profilo della gravità indiziaria, non dà corpo all’ipotesi associativa, non potendosi questa desumere solo dalla commissione di delitti realizzati nell’interesse dell’associazione.
Quanto al L., le sue dichiarazioni, oltre a soffrire dei vizi già denunziati in punto di omessa disamina della attendibilità, si connotano per una genericità tale da non assumere alcun effettivo rilievo.
Ne consegue la mancanza della gravità indiziarla in ordine alla partecipazione associativa, non trovando riscontro la sussistenza di contatti e riunioni con associati, la veicolazione di decisioni del capo latitante, il contributo al sostentamento degli appartenenti alla famiglia, il contributo diretto a garantire a M.M. la possibilità di mantenere una posizione apicale.
2.2. Con il secondo motivo, la dedotta violazione di legge e il vizio di motivazione vengono estesi alla valutazione di gravità indiziaria in ordine alla tentata estorsione in danno dei germani C..
I giudici del riesame, senza considerare il dato normativo relativo al concorso di persone, hanno tralasciato di considerare che il ricorrente non ha mai Incontrato R.C. e che nulla dalle indagini emerge circa la sollecitazione della zia nel confronti dell’iniziativa dei nipote. L’ordinanza omette anche di valutare che la prima intromissione del ricorrente è distante nei tempo rispetto alla richiesta di P.M..
In ogni caso, l’apporto è poi privo di incidenza causale, non avendo né agevolato né rafforzato la condotta estorsiva realizzata dalla zia. Considerato il tenore delle dichiarazioni di V.C., è illogica l’affermazione per la quale la condotta del ricorrente sarebbe implicitamente gravida di peso indiziario in relazione alle allarmanti modalità di realizzazione della richiesta, effettuata in nome di terzi soggetti e idonea a creare un forte turbamento nell’interlocutore solo se si consideri che il ricorrente non è mal stato coinvolto, sino a questo procedimento, in precedenti condanne per l’ipotesi associativa ex art. 416-bis cod. pen.
Sarebbe, poi, errata la configurazione giuridica del fatto, dovendosi semmai ricondurre il tutto all’ipotesi del delitto previsto dall’art 393 cod. pen. giacchè l’azione di P.M. trova la ragione nella convinzione che il lascito testamentario in favore della C. fosse stato il frutto della circonvenzione della de cuius e nel convincimento che vi fosse un testamento olografo, poi sostituito da quello pubblico in favore della C. e di G.L.. Sul punto il ricorrente denuncia la mancanza di qualsiasi motivazione da parte del Tribunale.
Mancherebbe anche la minaccia, considerando che: la stessa non risulta esplicitamente proferita dal ricorrente, i C. non hanno aderito all’intimidazione, dopo il secondo incontro non vi sono stati più momenti di contatto con il ricorrente sull’argomento.
2.3. Con il terzo motivo si contestano le valutazioni sull’applicabilità delle aggravanti di cui al terzo comma n. 3 dell’art. 628 cod. pen. (né il ricorrente né la concorrente recano precedenti ex art 416-bis cod. pen.) e dell’art. art. 7 legge 203/91.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato e merita la reiezione per le ragioni esposte di seguito.
2. Il provvedimento impugnato, quanto alla contestazione associativa, si fonda sulle dichiarazioni del collaborante L. e su quelle del coindagato C. che, colpito dalla medesima misura cautelare, ha reso dichiarazioni auto ed etero-accusatorie, nonché sulle diverse intercettazioni indicate in atti e, infine, anche sui risvolti logici correlati alla partecipazione al tentativo di estorsione di cui al capo 7.
Va premesso che nel “mandamento” mafioso di Castelvetrano da tempo diretto dal latitante M.M. si sono avvicendati nei tempo diversi soggetti che hanno fatto le veci del “capo”. Tra questi G.R., padre del ricorrente; lo zio S.M., fratello di M.; da ultimo, dopo l’arresto di S. e di altri affiliati di vertice (G.F. e V.P., marito della coindagata P.M.) emergono la figura di C.L. e quella del ricorrente F., nipote di M..
Il collaborante L. descrive il ricorrente in termini piuttosto generici, e con dichiarazioni de relato, come molto vicino a M.M.. C. riferisce che F.G. era il tramite per interloquire con il latitante e lo descrive, per tale ragione, coinvolto nella società “BF Cosruzioni”, ricompresa nell’ambito degli interessi della cosca, rimarcando di aver comunicato, tramite il G., a M.M. la sua volontà di disinteressarsi delle questioni legate agli appalti e di aver ricevuto, tramite la sorella del latitante, conferma del suo esonero; ancora, di aver veicolato, sempre tramite il ricorrente, diverse somme destinate alla latitanza di M. quali proventi stornati dai ricavi prodotti dagli enti collettivi, che il C. gestiva nell’interesse della famiglia.
La motivazione dell’ordinanza richiama poi gli interventi operati dai ricorrente, a salvaguardia degli interessi del sodalizio, in società coinvolte da occulte partecipazioni di matrice mafiosa, ancorando siffatte valutazioni al tenore delle intercettazioni.
Tra queste società la “Edil Magasal”, le cui quote erano fittiziamente intestate a terzi diversi dall’effettivo titolare, individuato in S.M., detenuto dal 2010. Sul punto va rilevato come, sia nel provvedimento impugnato sia nella stessa impostazione difensiva, è data per incontroversa l’intestazione fittizia delle quote relative a siffatta società. Dalle intercettazioni richiamate nel provvedimento emerge che uno degli intestatari fittizi si era appropriato di somme relative all’azienda e che, per tale motivo, era stato sollecitato l’intervento dei ricorrente, immediatamente correlato alla possibilità dello stesso di fungere da interlocutore con gli esponenti di vertice della cosca, cui riferire le evoluzione della vicenda relativa alla detta impresa. Chiari i riferimenti, tratti dai colloqui captati, alla destinazione delle somme ricavabili da tale iniziativa di impresa a soggetti detenuti e latitanti, gravitanti nell’ambito della cosca mafiosa. Appare chiaro che il G., intervenendo presso l’intestatario delle quote, aveva fatto valere senza remore il peso del riferimento mafioso, che ne colorava l’iniziativa e ne motivava il coinvolgimento.
Con riferimento alla “BF Costruzioni” e la “MG Costruzioni”, società riferibili a G.F., viene evidenziato, sempre sulla base del contenuto dei colloqui intercettati, l’immediato coinvolgimento del ricorrente nelle vicende di dette società dopo l’arresto del F. E’ proprio quest’ultimo a ordinare che i proventi della “BF Costruzioni” vengano consegnati al ricorrente, circostanza che assume rilievo essenziale considerando che, sulla base delle Intercettazioni, i ricavi della società erano destinati alla latitanza di M.M., pena una possibile sovraesposizione di rischi per il F.. Ed emerge, ancora, il coinvolgimento del ricorrente nelle vicende gestorie di dette società, innanzitutto in ordine all’individuazione dei responsabili, identificati in C. e A.L., destinati a succedere nella gerenza al F., malgrado l’opposizione della moglie e della figlia di lui.
3. Pur palesando l’ordinanza, in ordine alle dichiarazioni del collaborante e a quelle auto ed etero-accusatorie del coindagato, la carenza di approfondimenti sull’attendibilità soggettiva dei dichiaranti e sull’intrinseca credibilità di quanto narrato, osserva il Collegio come il quadro gravemente indiziario complessivo mantenga ugualmente profili adeguati a sostenere la misura cautelare, la quale può validamente poggiare sui tenore delle intercettazioni indicate, che consentono di ricostruire un quadro partecipativo alla contestata associazione, ascritto al ricorrente, altamente qualificato.
3.1. A tanto portano gli elementi che descrivono il ricorrente come soggetto decisamente coinvolto, e in posizione di primaria importanza, nelle cointeressenze economiche e imprenditoriali di maggiore pregnanza riferibili alla cosca. Ciò in considerazione sia dell’assenza sul territorio dei vertici dell’associazione (latitante M.M., detenuto in carcere il fratello S.) sia della contestuale assenza anche dei soggetti in precedenza chiamati a gestire le aziende attratte nell’ambito del sodalizio criminale, destinate a garantire il sostentamento degli interessi associativi, dato reso palese dal riferimento alla funzionalità della destinazione dei ricavi derivanti da tali iniziative imprenditoriali agli interessi di vertice della cosca (non solo per favorire la latitanza dei capo, ma anche nell’interesse del fratello detenuto S.). Di rilievo risulta il riferimento argomentativo, nelle vicende della “Edil Magasal”, all’intervento e alle modalità dell’indagato, finalizzato a recuperare gli importi indebitamente stornati dall’intestatario fittizio; nonché a quello afferente la scelta dei soggetti destinati ad assumere la gestione delle società del F., al fine di garantire continuità alla occulte cointeressenze imprenditoriali della cosca, sottese alle dette compagini.
3.2. A fronte di un siffatto argomentare perde dunque di consistenza e rilievo logico la tesi difensiva secondo cui l’intervento del ricorrente, nelle questioni legate alla “Edil Magasal” è stato realizzato soltanto per garantire, in una mera ottica di condivisione familiare, gli interessi dello zio, sodo occulto. Tale considerazione appare all’evidenza distonica rispetto al quadro complessivo delle emergenze segnalate nel provvedimento impugnato, nel quale si inserisce l’intestazione fittizia, colorata, a tacer d’altro, dalia qualità soggettiva, in termini di marcata partecipazione associativa, del socio occulto. Questa condotta va apprezzata, come correttamente ha fatto l’ordinanza impugnata, in termini diversi dalla interposizione soggettiva di mera rilevanza civilistica, attesa la palesata direzione verso le esigenze della cosca del proventi legati a siffatta partecipazione occulta, per come emerge dalle intercettazioni, senza che, sul punto, la difesa abbia sollevato contestazioni mirate quanto al tenore delle stesse.
Va anche aggiunto che nel ricorso viene omessa ogni considerazione critica sulle emergenze derivanti dalle intercettazioni legate al coinvolgimento del ricorrente negli affari legati alla gestione delle società di G.F., pur costituendo tale elemento uno snodo argomentativo di assoluto rilievo in ordine alla ritenuta gravità Indiziaria relativa al reato di cui all’art. 416-bis cod. proc. pen.
4. A supporto della gravità indiziaria per la partecipazione mafiosa il Tribunale ha tratto argomenti anche dalla sussistenza di gravi indizi per la tentata estorsione.
Il provvedimento, in ordine a siffatta imputazione provvisoria, si fonda su altre intercettazioni di colloqui, coinvolgenti la persona offesa R.C., nonché sulle dichiarazioni rese da V.C., altra persona offesa.
Da tali dati viene tratta la seguente ricostruzione in fatto, priva di vuoti logici e coerente con il grave quadro indiziarlo puntualmente richiamato.
L’estorsione tentata si inserisce nel solco delle vicende legate alla successione della madrina di P.M., M.B., deceduta nel febbraio del 2011, che lasciò alcuni legati e due eredi universali, R.C. e G.L., mentre nulla dispose in favore della figlioccia, la coindagata P.M.. Quest’ultima, subito dopo il funerale, per come emerge dal dato captato, rivendica parte della eredità, facendo valere tutto il peso della propria posizione familiare (sorella di M. e cognata del detenuto e sodale P.), attraverso un atteggiamento implicitamente minaccioso sotteso all’espresso riferimento al proprio cognome. Il tutto in ragione di una disposizione testamentaria olografa, mai riscontrata come effettivamente esistente, travolta dal testamento pubblico reso dalla B.. Da qui la sollecitazione alle due coeredi al versamento della somma di euro 100.000 cadauno.
Risulta adeguatamente evidenziato nell’ordinanza impugnata che a siffatta minaccia ha ceduto solo una delle due coeredi, G.L., indagata per favoreggiamento nel procedimento penale in corso, pur versando la minor somma di 70.000 euro; alle pressioni non ha invece ceduto la C., rimasta sorda alla detta sollecitazione. In ragione di tale rifiuto, P.M. tentò di coinvolgere nella vicenda, anche in tal caso senza esito, V.C., affinché intercedesse presso la sorella. In due occasioni, sempre agendo presso il C., intervenne il ricorrente su sollecitazione della zia P.
Viene annotato dal Tribunale, nel riportare le dichiarazioni di V.C., l’uso del plurale nel formulare la richiesta del ricorrente, ma soprattutto il fatto che, nel secondo incontro, la posizione debitoria intimata venne estesa dal ricorrente allo stesso soggetto interlocutore, originariamente coinvolto solo per intercedere in favore della sorella e palesemente estraneo alla vicenda.
5. A fronte di tali elementi, si rivela inconsistente lo spessore delle doglianze sollevate dalla difesa.
La linea logica sottesa al provvedimento impugnato non soffre di alcun vuoto argomentativo o di incongruenze, tracciando con evidenza il movente effettivamente sotteso alla estorsione tentata tramite la richiesta rivolta alle eredi della B. e a C.V., quello di reperire comunque fondi che, pur vedendo un riferimento diretto in P.M., trovavano comunque una sponda riflessa, ma di assoluta consistenza, nelle esigenze legate a interessi primari dell’associazione, considerando che la suddetta P. è la sorella dei latitante M. e moglie del sodale P., all’epoca detenuto.
In questo quadro va letto il riferimento del giudici del merito al peso del cognome, fatto da P.M. nel rivendicare quota dell’eredità, pur in mancanza di appiglio formate e sostanziale; riferimento inequivoco tanto quanto non necessario in un contesto di soggetti perfettamente conosciuti, ancor di più se legato, come nella specie, alla esigenza della richiedente di ottenere gli importi rivendicati, destinati, secondo logica coerente e plausibile, alla contingenza legata derivante dalla latitanza e detenzione.
Il quadro viene completato dall’intervento dei ricorrente. Poco importa che lo stesso non abbia avuto contatti con la C., giacché il suo intervento si incunea in immediata consecuzione logica e temporale rispetto a quello tracciato In precedenza da P., che per prima aveva coinvolto V.C. nella vicenda al fine di ammorbidire il contegno della sorella. E non v’è dubbio che tale intervento segue le linee dell’originaria richiesta, finendo per definire ancor più nitidamente il portato (implicitamente ma inequivocabile) intimidatorio della pretesa.
Lasciano coerentemente deporre in tal senso, In linea con le valutazioni del Tribunale:
– lo spessore del personaggio, per quanto sopra evidenziato, caratterizzato da una certa rilevanza acquisita nel “mandamento” per le vacanze sopra indicate e per gli interessi economici dei vertici della cosca dallo stesso direttamente seguiti;
– il riferimento implicito dell’azione all’interesse di terze persone non meglio definite, traccia comportamentale tipicamente propria delle intimidazioni di matrice mafiosa;
– soprattutto, nel quadro sommario proprio dell’accertamento cautelare, il prospettato riverberarsi della posizione debitoria anche in capo a V.C., prima di allora contattato solo a fine di mera intercessione, contegno evidentemente eccentrico rispetto ad ogni logica se non a quella propria della intimidazione mafiosa, l’unica destinata a garantire una forzatura così marcata tale da trasferire una pretesa (peraltro allo stato indimostrata) posizione obbligatoria anche nei confronti di soggetti estranei alla relativa vicenda.
La cornice argomentativa del provvedimento impugnato consente, dunque, di ricavare, anche da tale episodio, elementi di conferma della partecipazione associativa, risultando il ricorrente implicato, e con un agire che ricalca gli schemi tipici dell’azione mafiosa, in ambiti e cointeressenze riferibili al vertici della cosca di riferimento, legittimando le utilità tratte dalla tentata estorsione destinate a superare i confini immediati della sola posizione di P.M. (il sostentamento della stessa in costanza della detenzione dei marito e la gestione economica della latitanza del fratello).
6. Quanto poi allo specifico capo di imputazione provvisoria per la tentata estorsione, ritiene la Corte che la configurazione del reato offerta dai giudici della cautela risulti corretta. Fermo il tenore minacciosamente implicito della richiesta, allo stato manca una immediata correlazione tra la posizione soggettiva assertivamente rivendicata, peraltro assolutamente sfumata nella stessa impostazione difensiva e legata a vicende in fatto non altrimenti emergenti dai provvedimenti impugnati, e la pretesa fatta valere, così da non lasciare spazio all’ipotesi di configurare il fatto nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni cui all’art. 393 cod. pen.
7. In ordine infine alle questioni sollevate con l’ultimo motivo, legate alle contestate aggravanti, va ricordato che, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa, per l’applicazione della circostanza aggravante prevista dall’art. 628, comma terzo n. 3, cod. pen., è necessario che sia accertata l’appartenenza dell’agente a un’associazione di tipo mafioso, nel caso supportata dalla ritenuta gravità indiziaria sul punto, ma non che via sia stata una sentenza di condanna (v. tra le tante sentenze, da ultimo Sez. 1, n. 6533 del febbraio 2012, Rv. 252084).
In ordine all’art. 7 della legge 203/91, la doglianza è inammissibile perché è caratterizzata da genericità per l’assenza di indicazione di motivi utili, nella loro decisività, ad escludere l’applicazione della aggravante; è connotata da una marcata inconsistenza, là dove lega l’affermata insussistenza dell’aggravante non al tenore oggettivo delle modalità dell’azione, bensì al risultato finale dell’assoggettamento, così da renderla soggettivamente subordinata, alle caratteristiche della persona offesa, mentre ciò che rileva, per contro, è la forza intimidatrice correlata all’agire tipicamente mafioso come oggettivamente ricavabile dalla condotta; è inconferente, giacché la imputazione provvisoria si mostra correlata all’aver agito anche per agevolare gli interessi economici dell’associazione, senza che sul punto sia stata formulata contestazione alcuna.
8. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all’art 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

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