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Sentenza – Redditometro, incrementi patrimoniali, prova, redditi esenti

Sentenza – Redditometro, incrementi patrimoniali, prova, redditi esenti
Suprema Corte di Cassazione Sezione Tributaria
Sentenza 28 gennaio – 19 marzo 2014, n. 6396
Presidente Bielli – Relatore Conti

Osserva

pCon i due motivi di ricorso la società ricorrente contesta, sotto i profili della violazione di legge e del vizio motivazionale, la sentenza impugnata laddove questa ha ritenuto che l’amministratore della società fallita, pur dopo la dichiarazione di fallimento, fosse legittimato a presentare istanza di condono fiscale nel 2003, il mancato pagamento delle cui rate aveva determinato l’emissione della cartella di pagamento da parte di Equitalia e la successiva istanza di ammissione al passivo sulla base di quest’ultima.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto contengono diverse prospettazioni della medesima questione, sono manifestamente infondati.

La giurisprudenza di questa Corte, correttamente richiamata dalla sentenza impugnata, ha già chiarito che in tema di condono fiscale, e con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dall’art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (come nella fattispecie in esame) legittimato a proporre istanza di definizione agevolata, a seguito del fallimento del contribuente, dev’essere considerato, in caso d’inerzia del curatore, anche il fallito: quest’ultimo, infatti, non è privato, per effetto della dichiarazione di fallimento, della qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, restando esposto ai riflessi anche sanzionatori che conseguono alla definitività dell’atto impositivo, ed essendo per tale motivo legittimato, nell’inerzia degli organi fallimentari, anche a ricorrere alla tutela giurisdizionale, tenuto conto che la perdita della capacità processuale derivante dalla dichiarazione di fallimento ha carattere relativo, potendo essere fatta valere soltanto dal curatore, nell’interesse della massa dei creditori. (Cass 11068/06).

Dunque l’amministratore della società fallita era certamente legittimato a proporre l’istanza di condono non risultando dedotta alcuna attivazione della procedura sul punto.

Come già riportato, a seguito del mancato pagamento delle rate di quest’ultimo è stato emessa cartella esattoriale non impugnata dal curatore. Ne consegue che – come correttamente osservato dalla sentenza impugnata – in sede di verifica dello stato passivo nessuna contestazione poteva essere mossa dal curatore avverso la detta cartella non impugnata a suo tempo,essendo ogni questione relativa alla fondatezza della pretesa tributaria riservata alla giurisdizione tributaria.

Sul punto è sufficiente ricordare quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui la giurisdizione del tribunale fallimentare sull’accertamento dei crediti e sulla loro ammissione al passivo non può estendersi a questioni sulla debenza dei tributi (o di sanzioni tributarie) previsti dall’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, o a tributi in genere, a seguito della modifica introdotta dall’art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sulle quali è attribuita una giurisdizione esclusiva alle commissioni tributarie. (Cass Sez. Un 20112/05; Cass 7791/06).
Ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art 375 cpc.

P.Q.M.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio
Roma 7.9.13
Il Cons. relatore”
Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore di Equitalia Sardegna spa in euro 5000,00 oltre euro 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.

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