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Testo sentenza – Età, radiografia del polso, individuo, determinazione, accertamento

polso - Greulich e Pyle

 

Testo sentenza – Età, individuo, determinazione, accertamento, radiografia del polso
Suprema Corte di Cassazione III Sezione Penale
Sentenza 25 marzo– 18 settembre 2014, n. 38280
Presidente Gentile– Relatore Savino

Ritenuto in fatto

J.G. e T.S. venivano arrestati il 24.12.2012 per la cessione concorsuale di una dose di stupefacente, verosimilmente cocaina, a persona rimasta non identificata, nonché per l’illecita detenzione di 5 ovuli di cocaina per un principio attivo pari a grammi 0,7, che in sede di perquisizione venivano rinvenuti sulla persona del G. e degli 8 ovuli di cocaina per un principio attivo pari a gr. 1,7 che il S. era notato dagli operanti ingerire all’atto dell’arresto e che successivamente evacuava in carcere.
Veniva altresì loro contestata la violazione dell’art. 495 c.p. perché entrambi, all’atto dell’arresto, dichiaravano di essere minorenni, mentre, dall’esame radiologico del polso risultavano avere un’età pari almeno a 18 anni.
Con ordinanza emessa il 30.3.2013, confermata in sede di Appello dal Tribunale del riesame di Torino con ordinanza del 20.5.2013, il Gip di Torino rigettava l’istanza con cui la difesa degli indagati richiedeva di dichiarare per entrambi l’incompetenza funzionale del Tribunale ordinario di Torino in favore del Tribunale per i Minorenni di Torino, nonché di revocare o sostituire con una meno afflittiva la misura della custodia in carcere per il G. e di revocare la misura della presentazione quotidiana alla PG per il S..
I giudici di merito ritenevano che nel caso di specie non potesse ritenersi essere mai sorto alcun effettivo dubbio in capo all’autorità giudiziaria sull’età degli indagati visto che gli operanti, all’atto stesso dell’arresto, provvedevano subito a condurli in ospedale affinché venissero sottoposti a radiografia del polso secondo il metodo di Greulich e Pyle.
Sulla base di detto metodo, i sanitari, verificata la completa saldatura dei nuclei di accrescimento radiale ed ulnare, concludevano per un’età di almeno 18 anni.
I giudici di merito affermavano che la possibilità che i prevenuti fossero minorenni appariva come un’ipotesi limite, estremamente improbabile e dunque inidonea ad essere ricondotta alla categoria di un’incertezza cui attribuire un valore giuridico; ciò anche alla luce del fatto che gli accertamenti erano stati compiuti con il metodo scientifico ritenuto più affidabile.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, gli odierni indagati, a mezzo del loro difensore, proponevano ricorso per Cassazione, deducendo il seguente unico e comune motivo di impugnazione.
– Inosservanza, erronea applicazione/ della norma processuale di cui al combinato disposto degli artt. 67 c.p.p. e 8 D.p.r. – Contraddittorietà, illogicità della motivazione risultante dal provvedimento impugnato in relazione alla mancata dichiarazione di incompetenza funzionale.
La difesa degli odierni imputati rappresenta che il consulente tecnico del PM, Dr. Testi, concludeva asserendo che la possibilità che i due soggetti fossero minorenni, sebbene marginale stante la perentorietà del quadro radiografico, non si potesse escludere in termini di certezza con l’utilizzo della tecnologia oggi disponibile.
Diversamene da quanto affermato dal Collegio di merito, che qualifica la possibilità che i due soggetti siano minorenni come un’ipotesi limite, il consulente del PM avrebbe in realtà parlato di una possibilità marginale non escludibile in termini di certezza.
Ciò che conta, ad avviso della difesa, è che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale del riesame, le conclusione del consulente del PM si esprimono in termini di dubbio sull’effettiva età anagrafica degli imputati.
Rammenta quindi il difensore dei ricorrenti che, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, qualora sorga anche il semplice dubbio sull’età dell’inquisito, cessa ogni competenza del giudice ordinario ed incombe su quello minorile il compito di procedere ai relativi scrupolosi accertamenti.

Ritenuto in diritto

Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato.
Il tribunale del riesame ha difatti congruamente e correttamente motivato la decisione, reputando il metodo prescelto come affidabile ed il dubbio circa la minore età degli indagati come non ragionevole e quindi giuridicamente irrilevante.
Del resto, il Collegio di merito, richiamando la relazione del consulente del PM, affermava che il metodo più affidabile per la determinazione dell’età era proprio quello eseguito e denominato di Greulich e Pyle. Inoltre, sebbene alcuni autori scientifici asserivano l’esistenza di un precoce sviluppo scheletrico nei soggetti di razza africana, ciò sarebbe vero nei primi anni di vita, mentre perderebbe significato nell’infanzia inoltrata ed a maggior ragione in fase adolescenziale allorchè lo sviluppo scheletrico diverrebbe analogo a quello della popolazione caucasica. Ad ogni modo, rilevava logicamente il tribunale del riesame, riferendosi alla consulenza tecnica depositata dal consulente dell’accusa, nel caso in esame il referto medico riportava la completa saldatura dei nuclei di accrescimento radiale ed ulnare. Non si trattava quindi di una situazione “limite” nella quale la saldatura è in via di completamento, ma i risultati degli accertamenti strumentali erano compatibili con un’età sensibilmente maggiore degli anni diciotto.
Del resto questa Corte già si è espressa al riguardo asserendo che”la espletata consulenza tecnica
(accertamento radiografico del polso) dà conto dei risultati di un esame oggi esperito in tutti i casi consimili ed in grado di offrire un tranquillizzante grado di certezza in ordine ai suoi esiti circa il processo di accrescimento dell’organismo nell’età evolutiva” (Cfr. Cass. n. 18336 del 10.3.2003).
Tutto ciò premesso, la Corte

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Con riferimento a J. G., la Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art. 94 comma Iter Disp. Att. c.p.p.
Così deciso in Roma il giorno 25.3.2014.

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