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Testo sentenza, oltraggio a magistrato, avvocato, giudice

Testo sentenza, Avvocato, reato, oltraggio a magistrato
Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Penale
Sentenza 18 settembre– 1 ottobre 2014, n. 40596
Presidente Di Virginio– Relatore Rotundo

Fatto e diritto

avvocato1.-. Con sentenza in data 10-7-2009 il Tribunale di Lecce ha condannato G.G. , previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione (con entrambi i benefici di legge) per il reato di cui all’art. 343 c.p., a lui ascritto per avere offeso l’onore e il prestigio del magistrato P.R. . Giudice della 1^ sezione civile del Tribunale di Bari, pronunciando durante l’udienza, in presenza di più persone, l’espressione “Arrivederci! Questa è pazza”, dopo avere sbattuto con forza il pugno sulla scrivania dello stesso magistrato, allontanandosi subito dopo dall’aula (in (omissis) ).
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Lecce, sezione 2^ penale, in data 25-2-2013, in riforma della predetta decisione, ha assolto G.G. dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

2.-. Avverso quest’ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce, chiedendone l’annullamento per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

In particolare, il ricorrente sottolinea che la Corte di merito avrebbe motivatamente disatteso la tesi dell’imputato, confermando che l’espressione “questa è pazza” era stata effettivamente pronunciata dall’avv. G. e che essa era stata indirizzata al Giudice P. a motivo delle sue decisioni sulle richieste del medesimo legale e prima che avesse termine la redazione del verbale. Tuttavia la Corte di Appello aveva assolto l’imputato in quanto egli non si sarebbe accorto che, nella foga, stava parlando a voce non adeguatamente bassa, perché le sue parole sarebbero state diverse se egli avesse voluto farsi sentire dal magistrato.
Si tratterebbe, secondo il ricorrente, di conclusioni del tutto illogiche e contraddittorie, posto che in primo luogo lo stesso G. aveva sempre negato di essersi rivolto al Giudice sostenendo di avere detto la frase “questo è pazzo” riferendosi al suo cliente Ippolito, e, in secondo luogo, le risultanze processuali avevano di mostrato che il prevenuto, subito dopo avere detto “questa è pazza”, aveva battuto un colpo col pugno sul tavolo e si era allontanato dall’aula, in segno evidente e sprezzante di fastidio e plateale dissenso prima che il Giudice terminasse la verbalizzazione.

3.-. Il ricorso è fondato.

In effetti è di tutta evidenza la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. Infatti la Corte di merito ha ritenuto che, contrariamente a quanto affermato dall’imputato, l’espressione “questa è pazza” era stata effettivamente pronunciata dall’avv. G. ed era stata da lui indirizzata al Giudice P. a motivo delle sue decisioni sulle richieste del medesimo legale e prima che avesse termine la redazione del verbale. La Corte di Appello ha, però, assolto l’imputato sul presupposto che egli non si sarebbe accorto che, nella foga, stava parlando a voce non adeguatamente bassa, in quanto le sue parole sarebbero state diverse se egli avesse voluto farsi sentire dal magistrato. Si tratta di conclusioni palesemente illogiche e contraddittorie, posto che in primo luogo lo stesso G. ha in realtà sempre negato di essersi rivolto al Giudice sostenendo di avere detto la frase “questo è pazzo” riferendosi al suo cliente Ippolito, e, in secondo luogo, tutte le risultanze processuali hanno dimostrato che il prevenuto, subito dopo avere detto “questa è pazza”, aveva battuto un colpo col pugno sul tavolo e si era allontanato dall’aula, in segno evidente di fastidio e dissenso, prima che il Giudice terminasse la verbalizzazione.
Tuttavia il reato ascritto al G. risulta commesso in data 10-10-05 ed è conseguentemente, alla data odierna, estinto per intervenuta prescrizione. In presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, prescrizione), non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata perché l’inevitabile rinvio della causa all’esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l’obbligo dell’immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall’art. 129 cod. proc. pen. (v. tra le tante: Sez. 1, Sentenza n. 4177 del 27/10/2003, Rv. 227098, Balsano).

4.-. Per le considerazioni sopra svolte la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

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