In evidenza

Testo sentenza, prova dichiarativa, attendibilità testimone

Cassazione

Testo sentenza, prova dichiarativa, attendibilità testimone
Corte di Cassazione VI Sezione Penale
Sentenza 12 giugno – 30 ottobre 2014, n. 45061
Presidente Garribba – Relatore Leo

Ritenuto in fatto

1. È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Ancona in data 20/04/2012, con la quale P.A. , in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, è stato dichiarato colpevole del delitto di concussione.
Il fatto sarebbe stato commesso dall’imputato, nel suo ruolo di Sindaco del Comune di Appignano, durante il mese di settembre del 1998. P. avrebbe indotto il titolare di un locale notturno, M.A. , a consegnargli la somma di 5 milioni di lire, prospettandogli difficoltà per il rilascio di una licenza commerciale in ragione dei precedenti penali dell’interessato, e poi rilasciando la predetta licenza dopo aver ricevuto la somma richiesta.
2. Come si accennava, l’odierno ricorrente era stato assolto, in primo grado, con sentenza del Tribunale di Macerata del 20/09/2005.
La decisione, intervenuta all’esito di una istruttoria dibattimentale che aveva registrato l’escussione di M. e di altri testi, è motivata sull’incertezza, asseritamente non superabile, sul sinallagma tra l’erogazione della somma di denaro, considerata pacifica, ed il compimento dell’atto di ufficio da parte del P. . Quest’ultimo svolgeva privatamente funzioni di commercialista, anche nell’interesse del M. , e riteneva legittimo ed opportuno seguire le pratiche dei clienti presso il Comune da lui stesso amministrato. Riceveva dunque somme a titolo di compenso professionale, e, secondo una dichiarazione del M. , non era infrequente che chiedesse denaro a “titolo di cortesia”, visto che veniva a trovarsi “in crisi di liquidità”.
In particolare, ed in sintesi, il Tribunale aveva rilevato come M. non avesse presentato la richiesta rivoltagli dall’odierno ricorrente quale condizione per il rilascio della licenza, aggiungendo che nessuna irregolarità era emersa circa l’andamento della pratica amministrativa in Comune. L’impiegata addetta aveva testimoniato come il Sindaco avesse personalmente compilato la documentazione necessaria, ma come tale prassi fosse per lui abituale, ed usuale era stata anche la raccomandazione di procedere con rapidità. Non vi era stata alcuna pressione con riguardo all’esito della procedura, che si era chiusa con il rilascio della licenza secondo la normativa vigente. Ed in questo senso si erano espressi anche gli altri impiegati coinvolti nella vicenda.
3. Contro la sentenza assolutoria aveva proposto appello il Pubblico ministero, sulla base di alcuni argomenti essenziali.
Lo stesso Tribunale aveva considerato provata la consegna del denaro, tra l’altro confermata anche mediante le dichiarazioni di un conoscente del M. , tale B.M. , cui la persona offesa aveva riferito che “il P. gli aveva chiesto dei soldi per le licenze”. La regolarità del provvedimento (per altro solo formale, perché la licenza avrebbe potuto essere rifiutata discrezionalmente, ed era stata in seguito contestata dalla Prefettura) sarebbe stata irrilevante, avendo l’accusa prospettato apertamente una “induzione mediante inganno”, che al P. era riuscita proprio in forza del suo ruolo concorrente di consulente del M. .
Quanto all’eventualità di un versamento a titolo di saldo o anticipazione per prestazioni professionali, sarebbe stato lo stesso imputato ad escluderla, non prospettando tale versione, e preferendo piuttosto negare in radice la ricezione del denaro.
Sarebbe stata dunque provata una classica concussione per induzione.
4. La Corte territoriale, come accennato, ha riformato la sentenza, dichiarando il P. colpevole del reato ascrittogli.
Dopo aver osservato che lo stesso Tribunale avrebbe ritenuto attendibile il M. , e come questi avesse più volte posto in relazione la richiesta del denaro con le presunte difficoltà per il rilascio della licenza (difficoltà solo immaginarie e dunque artatamente prospettate dal P. al fine di ottenere la somma), la Corte ha concluso che nella specie vi era stata una induzione mediante inganno. I dubbi del primo Giudice circa l’eventuale imputabilità del versamento a compensi per prestazioni professionali sarebbero stati infondati, visto che per l’anno successivo tali prestazioni erano state fatturate per appena 240.000 lire. Nel contempo, si è ritenuto che P. avesse personalmente compiuto un atto del suo ufficio, avviando la pratica e poi, comunque, sottoscrivendo la licenza rilasciata.
5. Ricorre il Difensore del P. , prospettando una pluralità di censure e ponendo questioni ed argomenti ulteriori con una successiva memoria, depositata poco dopo l’entrata in vigore della legge n. 190/2012.
5.1. In primo luogo si deducono vizi della motivazione in termini di mancanza e manifesta illogicità, anche in specie di travisamento delle risultanze processuali, nonché violazioni di legge, avuto particolare riguardo all’art. 192 cod. proc. pen..
Ribaltando un giudizio assolutorio, ed alla luce di una giurisprudenza sovranazionale e nazionale ormai consolidata, la Corte avrebbe dovuto dare una giustificazione “rafforzata” della propria decisione di condanna, specie considerando la completa identità delle basi cognitive utilizzate nei due giudizi. Invece, la sentenza impugnata esordirebbe con un errore di lettura delle affermazioni compiute dal Tribunale, che non avrebbe considerato affatto “attendibile” il M. , se non riguardo all’effettiva consegna della somma di 5 milioni di lire a favore dell’imputato. Per il resto, ed anzi, il primo Giudice aveva posto in luce ambiguità e reticenze del teste, compiendo anche (ma solo) un fugace cenno all’interesse che questi avrebbe potuto nutrire per affermazioni calunniose od esagerate nei confronti del ricorrente.
Dunque la Corte territoriale avrebbe dovuto compiere una autonoma e dettagliata valutazione di attendibilità della persona offesa, superando tra l’altro obiezioni che il Tribunale aveva considerato di fatto assorbite dalle proprie conclusioni assolutorie: tra le altre, che M. non aveva spontaneamente denunciato P. , né mai manifestato nei confronti di questi ragioni di credito, ma si era trovato a spiegare una vicenda della quale si era avuta notizia solo grazie ad intercettazioni ambientali in corso nel suo locale per tutt’altre ragioni; che la sedicente persona offesa, chiamata a dare spiegazioni, aveva avuto un ovvio interesse ad atteggiarsi quale vittima di un fatto concussivo; che la stessa aveva palesemente esagerato i fatti, quanto meno nel suo ruolo di confidente dei Carabinieri, affermando di disporre di documentazione fotografica del preteso pagamento concussivo; che era stato M. , arrestato per le questioni cui si faceva cenno, a chiedere di essere interrogato per illustrare i fatti, nell’aspettativa di trarne benefici processuali; che tale aspettativa non era risultata avventata, posto che aveva ottenuto gli arresti domiciliari due giorni dopo aver reso dichiarazioni al Pubblico ministero sulla vicenda in considerazione; che alla fine lo stesso Pubblico ministero, con una domanda di archiviazione per altri fatti “rivelati” dal M. , aveva considerato quest’ultimo in termini di sostanziale inattendibilità.
La Corte territoriale avrebbe evitato di occuparsi di questo, e d’altro, rinviando ad un giudizio di attendibilità che, per altro, non era stato affatto formulato.
5.2. Con un secondo motivo si deducono vizi di motivazione, anche in specie di travisamento della prova, e violazione della legge penale sostanziale (art. 317 cod. pen.) e processuale (art. 192 cod. proc. pen.).
La Corte territoriale avrebbe attribuito al M. un metus che mai sarebbe stato prospettato dallo stesso interessato, così fondando il giudizio di responsabilità su di una affermazione apodittica. La presunta persona offesa ed il ricorrente avevano avuto (ed avrebbero avuto a lungo, dopo i fatti) un rapporto paritario, una relazione professionale, cui si era aggiunto un altro dato che i Giudici dell’appello avrebbero completamente trascurato: un rilevante “scambio di assegni”, con il quale i due si fornivano reciproca protezione contro possibili protesti, e nel contesto del quale avrebbero dovuto essere valutate le ragioni dell’ipotizzato versamento.
A proposito di tali ragioni, il fondato atteggiamento di sospetto del Tribunale verso la “vaghezza” del teste sarebbe stato censurato senza neppure prendere atto di dichiarazioni risultanti dal testo stesso della sentenza, come ad esempio quella secondo cui M. non avrebbe ricordato se la consegna del denaro fosse stata antecedente o successiva al rilascio della sentenza. D’altra parte, P. non avrebbe davvero potuto ingannare l’interlocutore sulle condizioni per il rilascio della licenza, vantando parentele ed amicizie nel mondo dei commercianti e dei competenti uffici pubblici (così come riferito dalla teste Be. ). Nel contempo, il Difensore assume che la situazione della licenza era davvero problematica, tanto che la funzionaria comunale (e testimone) G. aveva di propria iniziativa svolto dei controlli supplementari e che la Prefettura aveva poi segnalato la necessità di una revoca o diniego di proroga.
Insomma – secondo il ricorrente – M. avrebbe avuto tutto l’interesse a “fare un favore” al suo commercialista, senza che una condizione di sopraffazione da parte del funzionario pubblico fosse neppure logicamente evocata dalle risultanze.
5.3. Nella già citata memoria del 15/07/2003 il Difensore, oltreché sollecitare un rinvio della trattazione del procedimento al fine di attendere il pronunciamento delle Sezioni unite sulla nuova disciplina dei reati contro la Pubblica amministrazione (poi sopravvenuto con la sentenza n. 12228 del 24/10/2013 – 14/03/2014, ric. Maldera), ha richiamato la sentenza della Corte edu nel caso Hanu v. Romania (4/06/2013), di ribadita illegittimità della condanna deliberata in base ad una rivalutazione su base cartolare della prova dichiarativa, e giurisprudenza nazionale sullo stesso tema.
In secondo luogo, avuto riguardo all’eventuale riqualificazione del fatto ex art. 319-quater cod. pen., il Difensore ha sostanzialmente contestato la possibilità che la stessa venga operata nel giudizio di legittimità, specie avuto riguardo ad un giudicato di condanna intervenuto per la prima volta in fase di appello, perché mancherebbe per l’imputato, senza un nuovo giudizio di merito, la possibilità di difendersi sui fatti posti ad oggetto del deliberato. Nella specie, la possibilità di ottenere un giudizio di merito sui fatti e sulle prove che documenterebbero l’insussistenza di un fatto penalmente rilevante.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato, nei termini che subito saranno indicati, e cioè con riguardo al denunciato vizio di motivazione della sentenza di condanna. Da tale vizio consegue l’attuale mancanza di una corretta e sicura ricostruzione del fatto, in ordine alla quale sia possibile esercitare il potere di verifica della qualificazione giuridica, anche alla luce delle novità normative subentrate alla sentenza impugnata. Per tale ragione non è possibile accogliere la richiesta del Procuratore generale per una immediata declaratoria di non punibilità, fondata in particolare sulla maturazione del relativo termine prescrizionale, a seguito di riqualificazione della condotta ascritta al P. come indebita induzione a dare o promettere una utilità (art. 319-quater cod. pen.).
Spetta al giudice di merito, nel pieno rispetto delle garanzie difensive e secondo un ragionamento probatorio conforme al modello legale (dunque secondo una motivazione completa e congrua), stabilire che cosa esattamente fosse accaduto nel caso di specie. Del resto, questa Corte ha già stabilito che le compete riqualificare un fatto perseguito a titolo di concussione nel senso della induzione indebita, anche soltanto al fine di rilevare la prescrizione, solo quando “il giudice di merito […] abbia proceduto, con motivazione approfondita e non illogica, a qualificare la condotta del pubblico agente in termini di induzione piuttosto che di costrizione” e “sempre che detta qualificazione non sia stata specificamente contestata dal ricorrente sulla base di motivi ammissibili” (Sez. 6, Sentenza n. 31957 del 25/01/2013, rv. 255597).
Nella specie, come risulta da quanto sopra si è detto, ed ancora risulterà in esito all’analisi del provvedimento impugnato e dei motivi di ricorso, mancano entrambe le condizioni indicate.
2. È assorbente, in verità, il primo ed essenziale rilievo che la Difesa del ricorrente muove alla sentenza impugnata, e cioè che manca ogni effettiva e persuasiva verifica della attendibilità del racconto attribuito alla persona offesa.
Può ricordarsi molto rapidamente, in questa sede, che sono obiettivamente peculiari i “doveri” di argomentazione che gravano sul giudice d’appello quando lo stesso decide di ribaltare un deliberato di assoluzione: “non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, che sia caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (nella specie, la Corte ha annullato la sentenza di condanna del giudice di appello che aveva riformato una sentenza di assoluzione in ordine al delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso limitandosi a valutare diversamente i medesimi dati probatori esaminati in prime cure)” (da ultimo, Sez. 6, Sentenza n. 45203 del 22/10/2013, rv. 256869).
La regola assume connotazione particolare quando la “rivisitazione” concerna una prova dichiarativa, e risulta determinante, nell’economia delle decisioni di assoluzione e di condanna, il giudizio sulla idoneità dimostrativa della medesima a sorreggere l’enunciato accusatorio. Per quanto si assista ad una corrente ed arbitraria “generalizzazione” dei principi enunciati dalla Corte edu (nei limiti in cui quella giurisdizione esprime “principi” immediatamente traducibili in regole processuali) – fino a prospettare la rinnovazione dell’istruttoria quale condizione ineliminabile per qualsiasi decisione di riforma della sentenza assolutoria – non si può certamente negare che al giudice dell’impugnazione sia precluso di fondare in misura risolutiva il proprio assunto in base ad una prova dichiarativa in precedenza svalutata, sul piano dell’attendibilità e della precisione, senza assicurare identità tra giudice della prova e giudice della condanna: in altre parole, senza procedere direttamente ad una rinnovata audizione del dichiarante (da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 5907 del 07/01/2014, rv. 258901).
Ciò detto, si constata agevolmente come nella specie la Corte territoriale non abbia fatto applicazione dei principi vigenti nella materia.
Come rilevato dal Difensore, la sentenza impugnata risolve il problema della attendibilità del dichiarante secondo una procedura affatto particolare. Si attribuisce al Tribunale, che pure non le ha giudicate idonee a sostenere l’accusa, una valutazione di credibilità delle dichiarazioni di M. , e con ciò si considera sostanzialmente chiusa la questione. Quasi a dire che, se il Giudice “controparte” concede il punto, il punto può considerarsi acquisito senza ulteriori e particolari discussioni.
Si tratta di un argomento doppiamente discutibile. Sul piano generale, perché ignora per l’appunto i doveri gravanti sul giudice di gravame che intende pronunciarsi in senso sfavorevole all’accusato (non è necessario ricordare la ripartizione dell’onere della prova ed il principio del ragionevole dubbio). Sul piano particolare, perché il Tribunale non aveva affatto considerato attendibile il M. sul punto che ormai costituisce il profilo essenziale della regiudicanda, e cioè la causa di un pagamento che appare dimostrato, in verità, soprattutto dalla testimonianza del B. .
Il Tribunale anzi, e per la verità, ha ripetutamente indicato l’ambiguità delle posizioni assunte dal teste d’accusa, ed in forza di queste ha negato la prova piena del fatto punibile. Poco importa se la motivazione in proposito risulta lacunosa (ad esempio sulla testimonianza del militare che raccoglieva le confidenze di M. ), o per lo meno idonea a suscitare interrogativi sull’andamento dell’esame dibattimentale e, più in generale, sulla completezza dell’istruttoria (se il denaro fosse stato restituito, quanti e quali fossero gli scambi di assegni e somme tra i protagonisti della vicenda, ecc). L’eventuale incompletezza del ragionamento assolutorio, e perfino la scarsa sua persuasività, non legittimano una successiva decisione di condanna a meno che la stessa non ricostruisca in piena autonomia, con motivazione di particolare completezza ed incisività, i fatti rilevanti della causa.
L’atteggiamento assunto dalla Corte territoriale ha implicato che fossero lasciate senza apprezzamento le considerazioni critiche della difesa, più o meno attendibili, ma certo pertinenti, riguardo alla prova risultata decisiva per l’accusa.
Non resta dunque, anche alla luce delle considerazioni svolte in apertura, che annullare con rinvio la decisione impugnata.
Spetterà al giudice del merito ricostruire i fatti di causa secondo la metodologia indicata, considerando che la presente sentenza non implica giudicato sul fatto o sulla sua qualificazione giuridica, e che resta ferma, per altro, l’applicabilità delle regole fissate nell’art. 129 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Perugia.

Torna all’articolo

Invia un articolo