In evidenza

Testo Ordinanza, separazione, sentenza generica

separazioni-e-divorzi

Testo Ordinanza, separazione, sentenza generica
Corte di Cassazione, sezione VI Civile – 1
Ordinanza 2 dicembre 2014 – 16 aprile 2015, n. 7814
Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti

Fatto e diritto

In un procedimento di separazione personale tra C. M. e P. G., la Corte d’Appello di Napoli con sentenza 25/06/2012, riformava la sentenza del Tribunale di Napoli emessa in data 10/10/2011, rideterminando il contributo per il mantenimento delle figlie in euro 850,00 mensili, e confermava altresì l’esclusione delle domande di addebito e dell’assegno per la moglie
Ricorre per cassazione la moglie.
Resiste con controricorso il marito.
Non hanno pregio le eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dal resistente: la ricorrente indica adeguatamente i fatti, fornice argomentazione specifiche ai motivi, indicando i punti della sentenza censurati, e il ricorso è pienamente autosufficiente.
Il giudice a quo afferma, ai fini dell’addebito, che i comportamenti del marito erano assai risalenti e non vi era prova del nesso di causalità con l’ intollerabilità della convivenza. Ciò in modo del tutto generico ed apodittico.
Con riferimenti particolari, rispettando il principio dell’autosufficienza, la ricorrente evidenza episodi gravi (violenze, relazione extramatrimoniale del marito, assai recenti, che vengono indicati come causa della crisi coniugale). Quanto all’assegno per la moglie e alla determinazione del contributo al mantenimento delle figlie ( nonché alla relativa ripartizione degli oneri tra i genitori), ancora una volta ,la sentenza impugnata appare carente ed inadeguata, trascurando qualsiasi analisi delle condizioni economiche dei coniugi.
Va pertanto accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata, con rinvio ala Corte di Appello di Napoli, , in diversa composizione, che dovrà svolgere opportuna istruttoria al riguardo, e pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell’art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Torna allo articolo

Invia un articolo