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Testo sentenza, licenziamento, inadempimento, eccezione

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Testo sentenza, licenziamento, inadempimento, eccezione
Corte di Cassazione, sezione Lavoro
Sentenza 26 febbraio – 21 maggio 2015, n. 10468
Presidente Lamorgese – Relatore Bandini

Svolgimento del processo

B.D., socio lavoratore della Ceramica Catalano srl, impugnò le plurime sanzioni disciplinari conservative applicategli e il licenziamento disciplinare conclusivamente adottato nei suoi confronti; il Giudice adito accolse la domande, facendo applicazione della tutela reale.

Con sentenza del 17-21.10.2011, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, confermata nel resto, rigettò le domande afferenti alle sanzioni conservative del 29.6.2006 e del 21.11.2006. Ritenne la Corte territoriale:
il licenziamento era inefficace per la mancata osservanza del termine contrattuale, decorrente dalle giustificazioni rese dall’incolpato, entro il quale avrebbe dovuto essere adottato;
per la stessa ragione era inefficace la sanzione disciplinare conservativa del 31.10.2006;
non erano stati svolti specifici motivi di gravame in ordine alla sanzione conservativa del 18.2.2006;
– le sanzioni conservative del 29.6.2006 e del 21.11.2006 erano legittime, non potendo nella specie essere accolta l’eccezione di inadempimento sollevata dal lavoratore;
non vi era stata violazione del principio del ne bis in idem, ancorché la condotta del lavoratore fosse stata unitaria, risolvendosi nel rifiuto di prendere servizio presso la sede lavorativa in cui era stato distaccato, poiché la protrazione della condotta inadempiente era indice di una insubordinazione protrattasi nel tempo ed assumente sempre maggiore gravità in relazione alla sua durata;
– era stata rispettata la gradualità delle sanzioni.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la Ceramica Catalano srl ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

L’intimato B.D. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato fondato su due motivi.

La ricorrente principale ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.

Motivi della decisione

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti, siccome proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cpc).

2. Con il primo motivo, denunciando, con riguardo alla sanzione espulsiva, violazione dell’art. 50 CCNL industria chimica del 10.5.2006, in relazione all’ari 360, comma 1, n. 3, cpc, la ricorrente principale censura l’interpretazione della rubricata clausola contrattuale effettuata dalla Corte territoriale, argomentando che il termine doveva ritenersi rispettato allorché, come nella fattispecie, il licenziamento fosse stato adottato entro 16 giorni (8 + 8) dalla contestazione.
Con il secondo motivo la ricorrente principale svolge analoghe doglianze rispetto alla sanzione conservativa del 31.10.2006.

3. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, riguardando entrambi l’interpretazione della stessa clausola contrattuale collettiva, di cui questa Corte può procedere direttamente all’interpretazione, vertendosi in tema di accordo collettivo nazionale di lavoro.

È inoltre stato rispettato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, avendo la ricorrente principale esplicitato il diverso percorso ermeneutico seguito dalla Corte territoriale.

L’ari 50 CCNL industria chimica del 10.5.2006 (già prodotto per estratto nei gradi di merito e depositato integralmente in questa sede di legittimità), per quanto qui rileva, prevede che:
“Il provvedimento non potrà essere emanato se non trascorsi otto giorni da tale contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà emanato entro gli otto giorni successivi tali giustificazioni si riterranno accolte” (comma 4);
“Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente” (comma 7);
“Chiarimento a verbale.

Ai fini di quanto stabilito dal comma 4 del presente articolo gli otto giorni entro i quali il provvedimento deve essere emanato sono successivi allo scadere dei primi otto e quindi entro sedici giorni dalla contestazione.

Il provvedimento deve essere emanato entro sedici giorni dalla contestazione anche nel caso in cui il lavoratore non presenti alcuna giustificazione”.

Osserva la Corte che il tenore testuale delle surricordate disposizioni e il loro coordinamento (artt. 1362 e 1363 cc) sono perfettamente idonei a rilevare l’effettiva volontà delle parti stipulanti:
– il comma 4 stabilisce anzitutto che il datore di lavoro non può emettere il provvedimento disciplinare prima del decorso di otto giorni dalla contestazione;
– entro lo stesso termine il lavoratore può presentare le sue giustificazioni;
– se il provvedimento non venga emesso entro gli otto giorni successivi (successivi cioè ai primi otto, durante i quali il provvedimento non potrebbe essere adottato), le giustificazioni devono ritenersi accolte.

Gli eventuali dubbi che il tenore testuale della norma potrebbe far insorgere sono fugati dai chiarimenti a verbale, laddove è indubitabilmente affermato che “gli otto giorni entro i quali il provvedimento deve essere emanato sono successivi allo scadere dei primi otto” e che, anche in caso di mancanza di giustificazioni, il provvedimento “deve essere emanato entro sedici giorni dalla contestazione”.

In altri termini la normativa all’esame impone che il provvedimento disciplinare sia adottato non prima del decorso di otto giorni dalla contestazione e non oltre il decorso di sedici giorni dalla contestazione stessa, in tal modo garantendo all’incolpato un utile lasso temporale per presentare le proprie giustificazioni (ovviamente ove intenda farlo) e impedendo, al contempo, che il medesimo sia lasciato in una ingiustificata situazione di incertezza circa le eventuali conseguenze disciplinari della propria condotta.

Osservato che non costituisce precedente specifico l’arresto di questa Corte n. 5800/2012, richiamato dal controricorrente, siccome riferentesi ad un diverso CCNL proprio di altro settore, deve quindi ritenersi la non condivisibilità della interpretazione resa dalla Corte territoriale, onde i motivi all’esame meritano accoglimento.

4. Deve quindi procedersi alla disamina del ricorso incidentale condizionato.
Con il primo motivo il ricorrente incidentale, denunciando violazione di plurime disposizioni di legge, nonché vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cpc, si duole che la Corte territoriale non abbia considerato, in relazione alle sanzioni disciplinari conservative delle quali ha ritenuto la legittimità, il complesso della pregressa condotta datoriale, configurante il demansionamento del lavoratore, e non abbia proceduto ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, tenuto anche conto che, a mente dell’art. 30 dl.vo n. 276/03, il distacco comportante un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato; per analoghe ragioni la sentenza impugnata doveva essere censurata anche in relazione alla sanzione disciplinare conservativa dichiarata inefficace e al licenziamento, laddove l’illegittimità di detti provvedimenti era stata ritenuta soltanto per la loro tardiva irrogazione.

Con il secondo motivo il ricorrente incidentale, denunciando violazione di plurime norme di legge e di CCNL, nonché vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, deduce che la comminazione della sanzione espulsiva era stata priva della specifica contestazione degli addebiti, trovandocisi di fronte ad una condotta progressiva sostanzialmente unitaria del lavoratore, nella quale artatamente la parte datoriale aveva voluto ravvisare la successione nel tempo di una pluralità di illeciti disciplinarmente rilevanti; vi era stata quindi altresì la violazione dell’obbligo di immediata contestazione; infine la Corte territoriale non aveva tenuto conto, quanto all’affermata gradualità delle sanzioni, che quella conservativa del 31.10.2006 era stata eliminata.

5. Il ricorrente incidentale, nello svolgimento dei motivi, ha riportato, attraverso la trascrizione dei passi della sentenza impugnata e di quella di primo grado, per quanto di specifica attinenza, i fatti rilevanti ai fini del decidere, onde deve essere esclusa l’eccepita inammissibilità del ricorso incidentale per violazione del principio di autosufficienza.

6. In ordine al primo motivo deve rilevarsi che, secondo il condiviso orientamento di questa Corte il giudice, ove venga proposta dalla parte l’eccezione inadimplenti non est adimplendum, deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti adempimenti avuto riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull’equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui, qualora rilevi che l’inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l’eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all’interesse dell’altra parte a norma dell’art. 1455 cc, deve ritenersi che il rifiuto di quest’ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell’art. 1460, secondo comma, cc; tale vantazione rientra nei compiti del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria. (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11430/2006; 15796/2009).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha avuto presenti anche i pregressi cambiamenti di mansioni imposti al lavoratore e gli asseriti demansionamenti che ne sarebbero derivati (cfr, sentenza impugnata, pagg. 7 e 8), ma ha ritenuto, con motivazione lineare e priva di vizi logici, che il B. non poteva legittimamente rifiutarsi di adempiere l’obbligo di prendere servizio presso il luogo del distacco e rendere la prestazione lavorativa nei termini in cui questa gli era stata richiesta, stante il potere gerarchico del datore di lavoro, la sussistenza a suo carico della obbligazione principale di pagamento della retribuzione e, per contro, quella principale del lavoratore di rendere la prestazione lavorativa, onde, a fronte di una ritenuta dequalificazione di mansioni, il lavoratore stesso non poteva, in una sorta di autotutela, rifiutarsi di rendere la propria prestazione; cosicché il B. avrebbe potuto agire in giudizio per far valere il proprio diritto, ma non poteva rifiutarsi di eseguire la prestazione richiestagli.

Risulta dunque di piana evidenza che la Corte territoriale ha effettuato la dovuta comparazione degli opposti inadempimenti, cosicché sotto tale profilo deve escludersi la violazione di legge.

Quanto al preteso vizio di motivazione, giova ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione (con riferimento alla disciplina processuale, applicabile ratione temporis al presente giudizio, precedente alla sostituzione dell’ari 360, comma 1, n. 5, cpc disposta con l’art. 54 dl n. 83/12, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134/12) non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la soia facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, essendo del tutto estranea all’ambito del vizio in parola la possibilità, per la Corte di legittimità, di procedere ad una nuova vantazione di merito attraverso l’autonoma disamina delle emergenze probatorie.

Per conseguenza il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo qualora, nel ragionamento del giudice di merito, siano rinvenibile tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero qualora esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione; per conseguenza le censure concernenti i vizi di motivazione devono indicare quali siano gli elementi di contraddittorietà o illogicità che rendano del tutto irrazionali le argomentazioni del giudice del merito e non possono risolversi nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 824/2011; 13783/2006; 11034/2006; 4842/2006; 8718/2005; 15693/2004; 2357/2004; 16063/2003; 12467/2003; 3163/2002).

Al contempo va considerato che, affinché la motivazione adottata dal giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente, non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr, ex plurimis, Cass., n. 12121/2004; 24542/2009; 22801/2009; 19748/2011).

Nel caso all’esame la sentenza impugnata ha esaminato le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici; le valutazioni svolte e le coerenti conclusioni che ne sono state tratte configurano quindi un’opzione interpretativa del materiale probatorio del tutto ragionevole, espressione di una potestà propria dei giudice del merito che non può essere sindacata nel suo esercizio (cfr, ex piurimis, Cass., nn. 14212/2010; 14911/2010). Per quanto riferibile alle sanzioni disciplinari conservative di cui è stata ritenuta la legittimità, il motivo all’esame va quindi disatteso.

7. Il medesimo motivo è invece inammissibile per quanto riferibile alla sanzione espulsiva e a quella conservativa di cui è stata ritenuta l’inefficacia.

La ratio decidendi delle statuizioni rese al riguardo è infatti unicamente quella della ritenuta inosservanza del termine entro cui, a giudizio della Corte territoriale, avrebbero dovuto essere assunti i provvedimenti disciplinari; ogni ulteriore considerazione al riguardo, che avrebbe al contrario dovuto condurre al riconoscimento della legittimità delle sanzioni inflitte (espulsiva e non), è dunque ultronea rispetto alla decisione assunta, non configurando una ragione ulteriore (ed eventualmente alternativa) idonea a sorreggerla. Trova quindi applicazione il principio, reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le argomentazioni ultronee, che non hanno lo scopo di sorreggere la decisione già basata su altre decisive ragioni, sono improduttive di effetti giuridici e, come tali, non sono suscettibili di censura in sede di legittimità (cfr, ex piurimis, Cass., nn. 957/1977; 11160/2004; 10420/2005).

8. Per analoghe ragioni deve rilevarsi altresì l’inammissibilità del secondo motivo del ricorso incidentale, svolto unicamente con riferimento alla sanzione espulsiva.

9. In definitiva il ricorso principale va accolto e quello incidentale va rigettato.

La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio al Giudice designato in dispositivo, che procederà a nuovo esame conformandosi agli indicati principi di diritto e provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il principale e rigetta l’incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

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