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Testo sentenza, peculato, truffa, dipendente pubblico, denaro

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Testo sentenza, peculato, truffa, dipendente pubblico, denaro
Corte di Cassazione, sezione VI Penale
Sentenza 24 febbraio – 29 aprile 2015, n. 18015
Presidente Milo – Relatore Bassi

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 22 novembre 2013, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del 10 luglio 2009, con la quale il Gup del Tribunale di Nola ha condannato, a seguito di rito abbreviato, A.G. alla pena di anni sei di reclusione per i reati di peculato continuato (capo 1) e falso (capo B), commessi fino al gennaio 2009 (per essersi l’imputata, impiegata presso la Polizia Municipale del Comune di (omissis) , appropriata di somme di denaro consegnatele dagli utenti per pagare le multe, falsificando le ricevute di pagamento, somme che non venivano mai versate all’ufficio CUAS delle Poste).
In risposta ai motivi d’appello, la Corte ha evidenziato: a) che A. non si limitava a svolgere una mansione meramente materiale ma, a prescindere dalla qualifica formale, svolgeva un’attività di tipo impiegatizio che comportava la cura del settore dei pagamenti delle sanzioni amministrative; b) che, in ogni caso, l’appellante appariva agli utenti titolata a ricevere le somme corrispondenti all’importo delle sanzioni elevate e veniva pertanto in possesso del denaro per ragioni del suo ufficio o servizio, mentre i bollettini falsificati di pagamento consegnati agli utenti erano volti a dissimulare l’avvenuta appropriazione; c) che non ricorrono i presupposti del falso grossolano – prospettata fra l’altro del tutto genericamente -, dal momento che i bollettini non apparivano ictu oculi contraffatti; d) che la pena base e gli aumenti per la continuazione sono congrui; e) che correttamente il giudice ha applicato gli aumenti per i reati ai quali è applicabile l’indulto dal momento che l’istituto estingue la sanzione ma non il reato; f) che non sussistono i presupposti per la circostanza attenuante del risarcimento del danno.
2. Nel ricorso avverso la sentenza, l’Avv. Aniello Salvi, difensore di fiducia di A.G. , chiede l’annullamento della sentenza per violazione degli artt. 62 n. 6, 81 cpv e 314 cod. pen., per violazione della legge n. 241 del 2006 nonché per manifesta infondatezza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione di legge penale.
Rileva il ricorrente che A.G. non è pubblico ufficiale né incaricata di un pubblico servizio e non svolge in concreto la funzione di addetta alla ricezione del denaro delle contravvenzioni: nella specie è dunque integrato, non il reato di peculato, ma il reato di truffa, laddove l’imputata ha indotto in errore gli utenti in merito al fatto di essere il soggetto deputato a ricevere le somme ad estinzione delle contravvenzioni loro elevate. Sotto diverso profilo, il ricorrente evidenzia che i bollettini di pagamento consegnati agli utenti quale ricevuta di versamento sono affetti da falso grossolano, essendo costituiti da fotocopie sulle quali erano scritti a penna ad inchiostro blu o nero l’importo, la causale ed i dati di chi aveva eseguito il versamento. Infine, il ricorrente lamenta il difetto assoluto di motivazione sulla continuazione e l’erronea quantificazione degli aumenti ex art. 81, comma 2, cod. pen., in quanto operati in misura superiore al triplo della pena base nonché in relazione a reati per i quali sarebbe applicabile l’indulto perché precedenti al 2 maggio 2006.
3. Avverso la sentenza ha presentato ricorso anche l’Avv. Consiglia Fabbrocini, difensore di fiducia di A.G. , e ne ha chiesto l’annullamento per le seguenti ragioni:
3.1. violazione di legge processuale in relazione all’art. 420-quater cod. proc. pen., per avere la Corte rigettato l’istanza del 5 novembre 2013 di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento nonostante lo stesso difensore avesse documentato un concomitante impegno professionale con imputati detenuti;
3.2. violazione del diritto di difesa, per essere stata l’imputata erroneamente dichiarata “assente” e non “contumace”, con conseguente diritto della stessa ad avere la notifica dell’avviso di deposito della sentenza;
3.3. violazione di legge penale in relazione agli artt. 62 n. 6, 81 cpv e 314 cod. pen., facendo difetto sia la qualifica soggettiva, sia la condotta materiale del reato di peculato;
3.4. eccessiva gravosità della pena inflitta ed assenza di motivazione in ordine all’entità degli aumenti per la continuazione nonché omesso riconoscimento della circostanza attenuante dell’art. 62 n. 6 cod. pen., a fronte dell’offerta di risarcimento del danno rigettata dall’ente pubblico.
4. In udienza, il Procuratore generale Dott. E. V. Scardaccione ha chiesto che il ricorso sia rigettato. L’Avv. Giovanni Rabacchi, in sostituzione dell’Avv. Mario Papa per la parte civile comune di San Giuseppe Vesuviano, ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell’imputata al pagamento delle spese, come da conclusioni scritte e nota spese depositate a verbale.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato con limitato riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
2. Infondato è il primo motivo di natura processuale con il quale la ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza per omesso rinvio dell’udienza camerale del giudizio abbreviato d’appello per legittimo impedimento del difensore, in quanto impegnato quale patrocinante in altro procedimento con detenuti.
3. Al riguardo giova rammentare che, secondo i consolidati principi di questa Corte regolatrice, il legittimo impedimento del difensore, quale causa di rinvio dell’udienza, non rileva nei procedimenti in camera di consiglio, per i quali è previsto che i difensori, il pubblico ministero e le altre parti interessate, siano sentiti solo se compaiono, sicché, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, é sufficiente che vi sia stata la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la richiesta di differimento dell’udienza fissata dinanzi al tribunale di sorveglianza per adesione del difensore all’astensione collettiva non imponga il rinvio ad altra udienza).
(Cass. Sez. 1, n. 5722 del 20/12/2012, Morano, Rv. 254807). Ancora, più specificamente, questo giudice di legittimità ha affermato che al procedimento camerale del giudizio abbreviato di appello non si applica l’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., che impone il rinvio del procedimento in caso di impedimento del difensore. (In motivazione la Corte ha chiarito che, nella menzionata udienza camerale, la presenza delle parti è facoltativa e solo per l’imputato è espressamente previsto, dall’art. 599 comma 2, cod. proc. pen., che, ove abbia manifestato la volontà di presenziare alla udienza, questa deve essere rinviata in caso di suo legittimo impedimento). (Cass. Sez. 4, n. 33392 del 14/07/2008 – dep. 12/08/2008, Menoni, Rv. 240901).
4. Inammissibile è il motivo con il quale il ricorrente ha eccepito la violazione del diritto di difesa, per essere stata l’imputata dichiarata erroneamente “assente” anziché “contumace”, con conseguente diritto dell’appellante a ricevere la notifica dell’avviso di deposito della sentenza.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nel giudizio di appello contro le sentenze pronunciate con rito abbreviato non trova applicazione l’istituto della contumacia dell’imputato che, in caso di assenza, è rappresentato dal suo difensore; con la conseguenza che il termine per impugnare la decisione decorre, anche per l’imputato che non vi abbia presenziato, dalla data della lettura del dispositivo e della motivazione contestuale. (Fattispecie nella quale la Corte ha dichiarato intempestivo il ricorso dell’imputato, ritenendo irrilevante la circostanza che la sentenza gli fosse stata notificata in epoca successiva alla pubblicazione avvenuta mediante lettura in udienza). (Cass. Sez. 6, n. 14830 del 26/02/2014 – dep. 31/03/2014, Alaimo, Rv. 259502).
5. Infondati sono anche i motivi con i quali il ricorrente contesta l’integrazione della fattispecie di peculato ponendo in luce, per un verso, che in capo ad A.G. difetta la qualifica di pubblico ufficiale ovvero di incaricato di un pubblico servizio; per altro verso, che la condotta fraudolenta era strumentale ad ottenere disponibilità del denaro oggetto del reato e costituisce dunque un antecedente rispetto all’appropriazione, di tal che nella specie risulterebbe integrato il reato di truffa.
6. Con riguardo al primo profilo di doglianza, va posto in luce come, secondo i consolidati principi di legittimità, il reato di peculato è configurabile nella ipotesi in cui l’agente si appropri di somme di pertinenza della pubblica amministrazione che siano da lui riscosse dai privati, indipendentemente dalle modalità di riscossione ed anche a prescindere dall’irritualità del mezzo di pagamento perché in contrasto con le disposizioni normative ed organizzative dell’ufficio, laddove a costituire il possesso “per ragioni di ufficio” è sufficiente un qualsiasi rapporto che, comunque, si ricolleghi, anche di fatto, alle mansioni esercitate dall’agente.
In particolare, questa Corte ha affermato in una fattispecie sovrapponibile a quella di specie che, ai fini della integrazione del reato di peculato, è irrilevante che l’agente sia entrato nel possesso del bene nel rispetto o meno delle disposizioni organizzative dell’ufficio, potendo lo stesso derivare anche dall’esercizio di fatto o arbitrario di funzioni, dovendosi escludere il peculato solo quando esso sia meramente occasionale, ovvero dipendente da evento fortuito o legato al caso (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la configurabilità del reato di peculato in luogo di quello di truffa relativamente al fatto del dipendente dell’Enel che riscuoteva dagli utenti soldi dovuti all’ente in violazione delle regole che disciplinano i pagamenti) (Cass. Sez. 6, n. 11419 del 21/02/2003, Sannia Rv. 224051; Cass. Sez. 6, n. 11505 del 14/11/1997, Striato P, Rv. 209477). Ancora, si è ribadito che, in tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell’ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento; nella specie la Corte ha precisato che la disponibilità può essere conseguita anche da un esercizio di fatto o arbitrario delle funzioni (Cass. Sez. 6, n. 14825 del 26/02/2014, Di Marzio e altri Rv. 259500; Sez. 6, n. 12368 del 17/10/2012, Medugno e altro Rv. 255998; Cass. Sez. 6, n. 20952 del 13/05/2009, P.G. in proc. Ingravalle Rv. 244280).
Sotto diverso profilo, questa Corte ha evidenziato che il delitto di peculato, quale reato istantaneo, si consuma nel momento stesso in cui l’agente, in possesso di un bene altrui per ragioni di ufficio, ne dispone “uti dominus”. In caso di riscossione di denaro per conto della P.A., posto che tale denaro diviene subito di proprietà pubblica, l’agente non può confonderlo con il proprio, assumendo l’obbligo di erogare all’amministrazione l’equivalente, o scambiarlo con titoli di credito di sua pertinenza, perché già tale comportamento assume valenza appropriativa, almeno quando il tempo trascorso tra la riscossione ed il versamento ecceda quello ragionevolmente necessario in relazione alla complessità delle operazioni da compiere. (Fattispecie nella quale agenti di polizia municipale avevano versato nella cassa comunale, in luogo delle somme riscosse per contravvenzioni stradali, assegni bancari privi di data dei quali avevano la disponibilità, per altro a lungo trattenuti senza presentazione per l’incasso). (Cass. Sez. 6, n. 1256 del 03/11/2003, P.G. in proc. Bosinco ed altri, Rv. 229766).
7. Di tali condivisibili coordinate ermeneutiche ha fatto buon governo il giudice d’appello nel ritenere integrata, nel caso di specie, la fattispecie criminosa di peculato. Ed invero, in virtù del ruolo ricoperto in seno alla pubblica amministrazione – in ogni caso, di natura non meramente esecutiva ma di tipo impiegatizio, quale addetta al settore dei pagamenti ed alla riscossione, anche coattiva, delle sanzioni amministrative -, A.G. appariva agli utenti titolata a ricevere il denaro ad estinzione delle sanzioni elevate nei loro confronti, sicché, nel versare le somme, essi erano convinti di estinguere il loro debito verso l’amministrazione. All’atto della ricezione delle somme, A.G. entrava dunque in possesso di denaro di pertinenza della pubblica amministrazione per ragioni del suo ufficio o servizio, e ciò sebbene, secondo i poteri conferitile e le disposizioni organizzative interne, ella non avrebbe potuto materialmente riceverlo. In altri termini, A. si appropriava di denaro di cui ella aveva il possesso in ragione della posizione stabilmente ricoperta nell’ufficio, esercitando di fatto – rectius arbitrariamente – funzioni che ella, secondo le vigenti disposizioni organizzative dell’ufficio, non avrebbe potuto svolgere, dovendo il peculato essere escluso – in linea con il costante insegnamento di questo giudice di legittimità – solo quando l’agente sia venuto in possesso di beni della pubblica amministrazione solo occasionalmente, ovvero per un evento fortuito o legato al caso, dunque in presenza di situazioni che – per le ragioni bene esposte dal giudice a quo – non ricorrono nella specie.
8. Con riguardo al secondo profilo di doglianza, va rammentato che, secondo il consolidato insegnamento di questo giudice di legittimità, il delitto di peculato è configurabile quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio pone in essere la condotta fraudolenta al solo fine di occultare l’illecito commesso, avendo egli già il possesso o comunque la disponibilità del bene oggetto di appropriazione, per ragione del suo ufficio o servizio; se, invece, la medesima condotta fraudolenta è finalizzata all’impossessamento del denaro o di altra utilità, di cui egli non ha la libera disponibilità, risulta integrato il delitto di truffa, aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 9 cod. pen. (In applicazione del principio la Corte ha ravvisato il delitto di truffa aggravata nella condotta del pubblico ufficiale il quale, al fine di conseguire indebitamente la disponibilità di un telefono cellulare ulteriore rispetto a quello risultante dalla fattura rilasciata dal venditore, aveva presentato una fattura falsa al funzionario contabile, per ottenere un rimborso maggiore rispetto alla spesa sostenuta). (Cass. Sez. 6, n. 15795 del 06/02/2014 – dep. 08/04/2014, Campanile, Rv. 260154). Ancora, si è affermato che l’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell’art. 61 n.9, cod. pen., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o d’altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di peculato nei confronti di dirigenti di una ASL che avevano autorizzato pagamenti per prestazioni inesistenti fatturate da una società, sulla base di un preventivo accordo illecito) (Cass. Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013, Baglivo e altri, Rv. 256595).
9. Sulla scorta dei principi sopra delineati, del tutto correttamente la Corte d’appello ha ritenuto nel caso di specie integrato il reato di peculato. Giusta la natura istantanea del reato de quo, il delitto veniva invero a consumazione nello stesso momento in cui gli utenti consegnavano il denaro all’imputata nella convinzione della doverosità del pagamento a mani della stessa, mentre l’induzione in errore mediante il rilascio dei falsi bollettini di pagamento interveniva in una fase successiva al perfezionamento della fattispecie, allorché – mediante la consegna di tali documenti contraffatti – la ricorrente faceva loro credere di aver regolarmente onorato il debito verso l’amministrazione al fine di “coprire” e consolidare l’avvenuta appropriazione.
L’attività fraudolenta posta in essere dall’agente interveniva dunque a valle e non a monte dell’appropriazione del denaro, era funzionale a mantenere il possesso dei beni di cui l’imputata aveva la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio e di cui ella si era appropriata, e non anche al fine di acquisirne il possesso. Il che, secondo il discrimen fra le fattispecie ex artt. 314 e 640 cod. pen. tracciato dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, rende non revocabile in dubbio l’integrazione del reato di peculato.
10. Al pari infondato è il motivo con il quale il ricorrente ha contestato l’integrazione del reato di falso di cui al capo 2), sostenendo la grossolanità della contraffazione dei bollettini di pagamento.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte in tema di falso documentale, ai fini dell’esclusione della punibilità per inidoneità dell’azione ai sensi dell’art. 49 cod. pen., occorre che la falsificazione dell’atto appaia in maniera talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede (Cass. Sez. 5, n. 3711 del 02/12/2011 – dep. 30/01/2012, Baldin, Rv. 252946). Ancora, si è ribadito che il reato impossibile di cui al comma secondo dell’art. 49 cod. pen. è configurabile allorché la difformità dell’atto dal vero risulti riconoscibile “ictu oculi”, ovvero in base alla mera disamina dello stesso (Cass. Sez. 2, n. 5687 del 06/12/2012, P.G. in proc. Rahman Ataur, Rv. 255680; Cass. Sez. 2, n. 36631 del 15/05/2013, Procopio, Rv. 257063).
11. Conforme ai consolidati principi di questa Corte è la decisione in verifica nella quale i decidenti di merito hanno argomentato, con motivazione adeguata e dunque non sindacabile in questa sede di legittimità, come la falsificazione dei bollettini di pagamento non potesse ritenersi rilevabile ictu oculi, tanto che i contravventori che li avevano ricevuti a fronte del versamento delle somme nelle mani della A. mai avevano mosso dubbi in tale senso.
Né la grossolanità della falsità dei documenti potrebbe evincersi – come invece argomentato dal ricorrente – dalla circostanza che le ricevute di pagamento fossero costituite da bollettini di versamento in fotocopia sui quali venivano apposti a mano i dati relativi ai contravventori ed alle somme a loro versate. Costituisce invero dato di comune esperienza che negli uffici pubblici vengano spesso utilizzati – per evidenti ragioni di risparmio di spesa – mere fotocopie di bollettini da riempire con i dati del singolo utente. Giusta tale prassi e la provenienza dei documenti da un soggetto che – per quanto sopra chiarito – appariva agli utenti come legittimato alla ricezione dei pagamenti, legittimamente i giudici di merito hanno ritenuto detti documenti non affetti da falso grossolano, in quanto idonei a sorprendere la buona fede dei destinatari, i quali venivano per tale via indotti a ritenere di avere compiutamente assolto al pagamento della sanzione. In altri termini, la scritturazione parzialmente a mano delle ricevute di pagamento su fotocopie di bollettini non può considerarsi, di per sé e senz’altro, un indice di falsità talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, giacché essa è suscettibile di apparire una modalità di formazione delle quietanze forse irregolare, ma non un’illecita falsificazione grossolanamente compiuta.
12. Manifestamente infondato è anche il motivo concernente l’omesso riconoscimento della circostanza attenuante dell’art. 62 n. 6 cod. pen., a fronte della motivazione svolta dal giudicante di merito sul punto, da ritenere adeguata e non sindacabile in questa Sede. Ed invero, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, ai fini della concessione dell’attenuante del risarcimento del danno, la riparazione deve essere integrale (ex plurimis Cass. Sez. 5, n. 13282 del 17/01/2013 – dep. 21/03/2013, Sanchez Jimenez, Rv. 255187).
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13. Fondato è invece il motivo concernente la dosimetria della pena, con specifico riguardo alla determinazione degli aumenti per la continuazione.
Nel commisurare la pena, i giudici di merito hanno fissato la pena base in anni tre e mesi due di reclusione; hanno ridotto detta pena per le circostanze attenuanti generiche in anni due e mesi cinque di reclusione; hanno poi aumentato la pena di un mese per il falso e, quindi, di mesi due per ciascun episodio in continuazione per complessivi anni sei e mesi sei, pervenendo alla pena complessiva di anni nove, poi ridotta per la diminuente del rito abbreviato.
Secondo il chiaro disposto normativo dell’art. 81, primo e secondo comma, cod. pen., ai fini della determinazione della pena del reato continuato, si deve innanzitutto procedere alla commisurazione della pena per il reato più grave – id est la cosiddetta pena base – e su di essa si deve poi operare l’aumento sino al triplo (della pena individuata quale base) per i cosiddetti reati satelliti. È ovvio che il concetto di “pena base” per l’illecito più grave si riferisca alla sanzione come determinata tenendo conto delle eventuali circostanze aggravanti o attenuanti concorrenti nel reato maggiore.
Ne discende che, nel caso di specie, fissata la pena base per il reato più grave in anni due e mesi cinque di reclusione, il decidente di merito non avrebbe potuto determinare l’aumento per i cosiddetti reati satelliti in misura superiore al triplo, vale a dire in misura complessivamente superiore a sette anni e tre mesi.
La sentenza deve pertanto essere annullata sul punto con rinvio alla Corte d’appello di Napoli per nuova determinazione della pena.
14. In sede di nuova determinazione della pena, il giudice di rinvio potrà verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’indulto in relazione a talune delle condotte criminose in continuazione. Nel valutare la ricorrenza dei presupposti dell’istituto, la Corte territoriale dovrà nondimeno tenere conto dei principi affermati da questa Corte, anche a Sezioni Unite, secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’indulto ai fatti commessi anteriormente al termine di efficacia previsto nel decreto di concessione, occorre procedere alla scissione del reato continuato al fine di procedere i fatti riacquistano la loro autonomia, onde è possibile che quelli commessi successivamente a quel termine integrino causa di revoca del condono applicato alle pene inflitte per quelli commessi in precedenza. (Fattispecie relativa all’applicazione del D.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865, in ordine alla quale la S.C., nell’enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto infondata la tesi difensiva, secondo la quale la revoca dell’indulto sarebbe stata ammissibile solo in caso di sua già avvenuta applicazione, anche perché essa creerebbe disparità di trattamento tra chi viene condannato con la stessa sentenza per tutti i fatti in continuazione e chi, invece, per altri fatti ritenuti in continuazione, viene condannato con sentenza successiva a quella che ha applicato il condono) (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996 – dep. 15/03/1996, Panigoni ed altri, Rv. 203976).
15. Trattandosi di annullamento limitatamente alla determinazione della pena e di rigetto nel resto del ricorso, con conseguente consolidamento del giudizio di penale responsabilità per i reati in contestazione da cui discende la responsabilità civile, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile; comune di …………. , spese che liquida in complessivi 2800 Euro, oltre a IVA e CPA.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli; rigetta nel resto il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile(comune di ……, spese che liquida in complessivi 2800 Euro, oltre a IVA e CPA.

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