Sentenze Cassazione

Senza la descrizione dei fatti di causa sono inammissibili i ricorsi dell’Agenzia delle Entrate

La Cassazione, in base all’articolo 3, n, 2, del codice del processo amministrativo che obbliga le parti a redigere gli atti in maniera chiara e sintetica, ha stabilito che anche i ricorsi presentati dall’Amministrazione Finanziaria devono essere necessariamente corredati da una accurata descrizione dei fatti di causa altrimenti saranno dichiarati inammissibili.

I ricorsi proposti da parte dell’Agenzia delle Entrate che non descrivono nel datteglio i fatti ma si limitano a riprodurre gli atti giudiziari o l’accertamento sono inammissibili, lo stabilisce la sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12580 del 19 luglio 2012 dove inoltre osserva che «la pedissequa riproduzione dell’intero letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale s’è articolata, per altro verso, è inidonea a tener il luogo della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non serve affatto che sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in relazione ai motivi di ricorso».

La Corte conclude precisando che per esprimere il proprio giudizio occorre avere tutti i dettagli utili per verificare la corrispondenza tra quanto affermato dall’amministrazione finanziaria e gli atti, ma «non è tenuta a cercare tali atti o stabilire in quale parte siano rilevanti o a leggerli nella loro interezza per poter comprendere, valutare e decidere».

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