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Separazione e addebito. Chiarimenti della Cassazione

Separazione e addebito. Chiarimenti della Cassazione
Suprema Corte di Cassazione I Sezione Civile
Sentenza del 26 febbraio 4 aprile 2014, n. 7998
Presidente Luccioli ‘ Relatore Lamorgese

genitori-separatiLa Cassazione, nella sentenza in commento, in materia di separazione e di addebito, in una causa in cui veniva imputato al marito di aver trascurato la famiglia per dedicarsi completamente ai suoi interessi e di non avere contribuito ai bisogni materiali propri e dei figli.

La Cassazione ha osservato che “l’apprezzamento della responsabilita’ dei coniugi ai fini della intollerabilita’ della convivenza a’ riservato al giudice del merito e non e’ censurabile in Cassazione, se sorretto da motivazione congrua e logica (v. Cass. n. 9877/2006)“.

Nella specie, la motivazione della sentenza impugnata, a sostegno dell’addebito esclusivo al marito della responsabilita’ della crisi dell’unione, fa leva su alcune frasi riportate in sentenza ed estrapolate da una lettera nella quale lo stesso esternava alla moglie i propri sentimenti e riconosceva di non essere stato un buon marito.

In cio’ la Corte di appello ha ravvisato una sostanziale confessione della violazione dei doveri coniugali e, quindi, la causa di quella crisi, con conseguente venir meno della rilevanza causale della violazione del dovere di fedelta’ da parte della moglie.

Per costante giurisprudenza, “ai fini dell’addebitabilita’ della separazione, le ammissioni di una parte non possono avere valore di confessione, a norma dell’art. 2730 c.c., vertendosi in tema di diritti indisponibili, ma possono essere utilizzate come presunzioni ed indizi liberamente valutabili in unione con altri elementi probatori (v. Cass. n. 22786/2004, n. 176/1982), sempre che, ovviamente, esprimano non opinioni o giudizi o stati d’animo personali, ma fatti obiettivi e, in quanto tali, suscettibili di essere valutati giuridicamente come indice della violazione di specifici doveri coniugali (art. 143 c.c.). La forte del merito ha acriticamente recepito il messaggio emozionala insita in quella lettera, senza uno sforzo di contestualizzazione (anche temporale), che avrebbe evidenziato il tentativo dei marito di recuperare un rapporto in crisi (di cui potrebbe essere espressione la successiva adozione di una bambina da parte dei coniugi), e senza un accertamento dei fatti storici in cui si sarebbero manifestate le violazioni contestategli, cui avrebbe dovuto fare seguito una ponderata valutazione della rilevanza degli stessi ai fini del sorgere della crisi“.

Pertanto, accogliendo il ricorso e cassando con rinvio la sentenza in commento, la Corte ha concluso affermando che “l’inadeguatezza della motivazione posta a sostegno dell’addebito al marito ha compromesso il giudizio sulla violazione dell’obbligo di fedelta’ della maglie, di cui si potrebbe disconoscere l’efficacia causale rispetto alla crisi salo all’esito di un accertamento rigoroso e di una valutazione complessiva e comparativa del comportamento di entrambi i coniugi (v. Cass. n. 25618/2007, n. 13797/2003), tenendo conta anche della frequenza e delle modalita’ con cui quella violazione e’ avvenuta“.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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