Sentenze Cassazione

Separazione : il giudice competente in caso di abbandono del tetto coniugale

Separazione : il giudice competente in caso di abbandono del tetto coniugale

Cassazione Sesta Sezione Civile Sentenza n. 17382 dell’11 ottobre 2012

In materia di separazione la sesta sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi a seguito di un ricorso presentato avverso una ordinanza del Tribunale di Ravenna, ha avuto modo di fare alcune osservazioni riguardo al giudice competente in caso di abbandono del tetto coniugale.
Con la sentenza n. 17382 dell’11 ottobre 2012, ha affermato, anche in tale ipotesi, la competenza del giudice del luogo dell’ultima residenza comune ai coniugi.
Nel caso specifico, l’ordinanza impugnata indicava quale giudice competente a trattare il caso di separazione il Tribunale di Forlí poiché basava questa decisione in base al dettato della disposizione contenuta nell’articolo 706 Cpc, come modificato dalla legge 80/2005, dove si afferma che il tribunale territorialmente competente per la separazione personale dei coniugi deve individuarsi in base al criterio prioritario del luogo di ultima residenza comune dei coniugi.
Veniva indicato il Tribunale di Forlí proprio perché l’ultima residenza comune dei coniugi si trovava dentro il circondario del suddetto Tribunale e, pertanto, per individuare il giudice competente non deve prendersi come riferimento il luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto poiché questa ipotesi varrà solo nel caso in cui non vi sia mai stata una casa familiare comune, e non era certamente questo il caso.
La Corte ha respinto quindi il ricorso presentato contro la suddetta orinanza perché anche se nel caso specifico c’é stato da parte della moglie l’abbandono del tetto coniugale ció non vuol dire che non vi era una casa familiare e, di conseguenza, non può trovare applicazione il criterio del luogo di residenza o domicilio della parte convenuta, «in quanto il riferimento letterale alla mancanza “dell’ultima residenza comune dei coniugi”, contenuto nell’articolo 706 Cpc, non lascia dubbi sulla correttezza dell’interpretazione di tale norma recepita nel provvedimento impugnato».

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