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Separazione : motivo di addebito non fare sesso col coniuge

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Separazione : motivo di addebito non fare sesso col coniuge

Cassazione Prima Sezione Civile Sentenza n. 19112/2012

Una sentenza che sicuramente entrerà nella nostra classifica delle più lette della settimana quella che stiamo per illustrari. 

L’argomento è di per sè molto interessante perchè parliamo di coniugi, o meglio di ex coniugi e di addebito della separazione.

Dalle statistiche, ma anche dalle vostre mail e dall’interesse mostrato nella lettura degli articoli che riguardano i rapporti tra ex, sappiamo che l’istituto della separazione non conosce crisi e ogni giorno le coppie che “scoppiano” sono sempre di più.

Spesso dedichiamo delle pagine specifiche di approfondimento a questo argomento per cercare di rispondere, seppur in maniera generica, a tutti gli interrogativi che di volta in volta affliggono coloro che stanno per iniziare (o hanno già iniziato) la “battaglia” legale per rompere il “vincolo matrimoniale”.

Le richieste degli utenti trattano varie situazioni relative alla separazione, infatti, il più delle volte quello che si chiede è soltanto un consiglio relativo all’affidamento e mantenimento dei figli (ma quest’ultimo anche riguardo alla parte debole della coppia), alla differenza tra le spese ordinarie e quelle straordinarie ma soprattutto quali sono i motivi di addebito.

La continua evoluzione del diritto matrimoniale anche per via del normale adeguamento ai tempi comporta spesso l’emanazione da parte della Suprema Corte di sentenze innovative, originali, inedite e proprio per questo motivo sull’argomento non è possibile tracciare un “vademecum” sempre valido e sempre buono per tutte le occasioni.

Ogni caso è un caso a sè e tutti i matrimonialisti potranno confermare che non esiste un caso migliore o peggiore dell’altro e che anche la storia più buffa e strana in effetti è un copione già visto. Questo perchè, come spesso accade specie nelle vicende matrimoniali, le parti riescono a tirar fuori (con riferimento al carattere del partner) il “peggio del peggio” e così si prospettano vicende assurde e impensabili ma che di fatto ci ricordano quanto sia difficile convivere e quanto sia strana la categoria degli esseri umani.

La Corte ha trattato la storia di una coppia fiorentina che, come si è potuto immaginare dalla premessa, presenta delle situazioni coniugali davvero difficilmente immaginabili.

Dopo la nascita della figlia, la moglie si è rifiutata di avere rapporti sessuali col marito e quest’ultimo ha passato i sette anni successivi a dormire in una stanza separata.

Molti viono insieme durante il giorno ma dormono in stanze separate. C’è chi non sopporta il marito che russa o chi non riesce a far a meno del televisore acceso durante la notte e, per il quieto vivere, si concorda di creare due stanze da letto, distinte e separate (magari anche insonorizzate) ma senza che vi sia mancanza di affetto o amore tra le parti.

C’è chi ancora non riesce a concepire questa possibile situazione e crede che marito e moglie siano fatti per stare insieme sia di giorno che di notte.

Tornando alla vicenda dei due fiorentini la donna per sette anni si era negata al partner e questa situazione non è andata giù ai Giudici di Piazza Cavour che hanno pronunciato una sentenza in cui la colpa per la separazione della coppia veniva attribuita alla moglie proprio per essersi rifiutata di intrattenere col marito rapporti sessuali e aver trascurato anche la pulizia della casa.

Come dire, poco tempo fa la Corte si schierava a favore della donna addebitando la separazione nel caso in cui il sesso non fosse “appagante” (leggi articolo)  oggi si schiera dalla parte del marito per totale assenza di sesso coniugale.

Secondo i Giudici “il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge – poiché, provocando oggettivamente frustrazione e disagio e, non di rado, irreversibili danni sul piano dell’equilibrio psicofisico, costituisce gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner – configura e integra violazione dell’inderogabile dovere di assistenza morale sancito dall’art. 143 c.c., che ricomprende tutti gli aspetti di sostegno nei quali si estrinseca il concetto di comunione coniugale”. Di diverso avviso era stato invece il Tribunale di Firenze che, nel 2005, aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi L.C. e M.T. sulla base del fatto che la “‘sedatio concupiscentiae’ non era l’unico esclusivo fine del matrimonio”. Questa decisione venne bocciata dalla Corte d’appello nel 2007 ma ripresa dalla Cassazione con la sentenza odierna (la n. 19112/2012).

In questo modo la Prima sezione civile ha bocciato il ricorso della moglie (condannata anche al pagamento delle spese del marito per un totale di 1000 euro) che si opponeva all’adebito della separazione evidenziando che l’assenza di sesso nella coppia “non puo’ in alcun modo essere giustificata come reazione o ritorsione nei confronti del partner e legittima pienamente l’addebitamento della separazione, in quanto rende impossibile al coniuge il soddisfacimento delle proprie esigenze affettive e sessuali e impedisce l’esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato”.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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