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Separazione: risarcimento danni se si abbandona la moglie per andare a vivere con un’altra donna.

La Cassazione ha stabilito la possibilità di far coesistere, in una causa di separazione, sia una pronuncia relativa all’addebito della stessa sia quella di risarcimento danni, nonostante che le due richieste abbiano presupposti, “caratteri e finalità radicalmente differenti” tra loro.

La sentenza 8862/2012 ha accolto il ricorso presentato da una donna avverso la decisione della corte d’Appello che le aveva negato sia l’assegno di mantenimento sia il riconoscimento del danno subito in conseguenza della nuova relazione more uxorio iniziata dal marito.
Per la Corte d’Appello di Brescia il comportamento del marito, ovvero abbandonare la moglie per andare a vivere con un’altra donna, non è di per sè un comportamento “antigiuridico” ma rientrerebbe nel “diritto del coniuge alle proprie scelte personali” e al proprio “desiderio di libertà e felicità” che, osserva la Corte “pur comportando disgregazione della famiglia, sarebbe sanzionato con l’addebito della separazione, ma non potrebbe configurarsi quale fonte di risarcimento del danno”.
La Cassazione invece, richiamando l’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni relativo alla responsabilità civile anche nel rapporto fra i coniugi, ribalta la decisione della Corte territoriale affermando che si ha il diritto al risarcimento anche nel caso in cui si configura nei confronti di qualcuno la “violazione dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti … incidendo su beni essenziali della vita”. 
Sul punto, conclude la Corte di legittimità precisando che “rileva proprio la qualità di coniuge e la violazione di obblighi nascenti dal matrimonio che, da un lato è causa di intollerabilità della convivenza, giustificando la pronuncia di addebito, con gravi conseguenze, com’è noto, anche di natura patrimoniale, dall’altro, si configura come comportamento (doloso o colposo) che, incidendo su beni essenziali della vita, produce un danno ingiusto, con conseguente risarcimento, secondo lo schema generale della responsabilità civile”.

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